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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 6 febbraio 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da YZ, KW e ZH, in qualit di eredi di XY, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Matarazzo presso il cui studio hanno eletto domicilio nei confronti di Azienda ospedaliera "S. Giuseppe Moscati" di Avellino e Azienda ospedaliera Policlinico di Modena; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro dall'Azienda ospedaliera "S. Giuseppe Moscati" di Avellino e dall'Azienda ospedaliera Policlinico di Modena alle analoghe istanze proposte ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con cui chiedevano di conoscere l'eventuale esistenza di altri dati personali relativi al sig. XY, deceduto nel 2001 e di cui sono eredi, oltre quelli contenuti "nel suo fascicolo personale", di conoscere l'origine dei dati detenuti, le finalit del trattamento effettuato e i soggetti cui i dati erano stati comunicati e per quali scopi. Si opponevano inoltre a qualsiasi trattamento che non fosse espressamente previsto da precisa disposizione di legge, rappresentando che alcuni dati personali relativi al proprio congiunto erano stati illecitamente divulgati da varie agenzie di stampa, quotidiani anche di rilievo nazionale e da emittenti radiotelevisive. In particolare, era stata rivelata sulla stampa l'identit di XY (da cui era stato espiantato il fegato trapiantato presso il Policlinico di Modena) e la notizia, poi risultata errata, che il fegato presentava un tumore. All'istanza proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 le due aziende resistenti hanno risposto indicando i dati trattati, la loro origine e varie circostanze relative alle finalit e modalit del trattamento effettuato, anche in riferimento al "percorso" dei dati; hanno poi sostenuto che la diffusione dei dati personali relativi al signor XY non sarebbe ad esse addebitabile. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della predetta legge gli eredi del sig. XY, nell'allegare numerosi articoli di stampa che hanno riportato ampiamente la notizia (alcuni dei quali ancora presenti sui siti Internet delle testate medesime e contenenti dettagli relativi a nome, cognome, et, luogo di nascita del defunto e, in alcuni casi, dettagli sulla professione dello stesso, sui familiari, ecc.), affermano che le informazioni diffuse testimoniano "l'illegittimit del trattamento dei dati personali del sig. XY e la violazione della legge sui trapianti in ordine alla garanzia dell'anonimato da parte delle Aziende ospedaliere, le uniche in possesso dei (...) dati" in questione. In particolare, citando un dispaccio di un'agenzia di stampa ripreso dalle principali testate giornalistiche, i ricorrenti attribuiscono alle aziende resistenti la responsabilit per la divulgazione di un documento poi "mostrato" alla stampa dal convivente della paziente cui l'organo stato trapiantato e nel quale erano contenuti dati personali del sig. XY. I ricorrenti hanno quindi chiesto, nel quadro dell'opposizione al trattamento gi manifestata con le predette istanze, di accertare la liceit del trattamento effettuato dalle resistenti anche in rapporto alla disciplina in tema di misure di sicurezza o di anonimato dei dati relativi a donatori e riceventi in caso di trapianti (art. 18 l. 1 aprile 1999, n. 91). Ulteriori richieste sono state formulate in riferimento alla cancellazione dei dati e alla liceit delle descritte attivit giornalistiche. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 16 gennaio 2003, l'Azienda ospedaliera Policlinico di Modena ha risposto con fax in data 21 gennaio 2003, confermando quanto gi comunicato in sede di riscontro all'istanza proposta ai sensi dell'art. 13 e sostenendo che, "allo stato delle proprie conoscenze (...), la disamina dei percorsi amministrativi relativi alla vicenda risultata conforme alle procedure in tema di trattamento di dati personali e sensibili" e che, "-fatta salva la veridicit delle dichiarazioni raccolte-, tutti i dipendenti medici, paramedici ed amministrativi interpellati hanno escluso di aver mai reso pubblico il nome del donatore dell'organo". Tale tesi stata sostanzialmente ribadita con nota del 30 gennaio 2003. L'Azienda ospedaliera di Avellino "S. Giuseppe Moscati" ha risposto con fax inviato in data 3 febbraio 2003, ribadendo anch'essa quanto gi dichiarato nel riscontrare l'istanza proposta ex art. 13. In particolare, tale azienda ha sostenuto che nella prima fase del ricovero ospedaliero ha raccolto ed utilizzato i dati personali relativi al signor XY "per gli obiettivi istituzionali" dell'ente; ha poi fornito alcune indicazioni in merito al trattamento di dati effettuato a fini del trapianto, asserendo di essere estranea alla diffusione delle notizie in merito ad "anomalie patologiche degli organi da trapiantare" di cui non sarebbe stata peraltro a conoscenza, non essendo l'azienda stessa competente ad effettuare la "valutazione istopatologica sugli organi" . CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne un grave episodio di illecita conoscenza, da parte di terzi, a dati personali anche sensibili relativi al donatore e al ricevente di un fegato trapiantato, trattati presso una o entrambe le aziende resistenti in evidente violazione dei pertinenti obblighi di legge e di regolamento. Il ricorso proposto solo nei confronti delle aziende resistenti, le quali hanno completato nel procedimento, in particolare quella di Avellino, i primi riscontri forniti alle richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 relative alla conoscenza dei dati trattati, della loro origine, delle finalit del trattamento –compresa la comunicazione– e delle relative modalit (potendosi qualificare e prendere in considerazione come relativa alle modalit del trattamento la richiesta di conoscere gli utilizzi dei dati effettuati). In relazione a queste prime richieste va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Un'altra richiesta, originariamente formulata ai sensi del medesimo art. 13 (conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati), non rientra nel novero di quelle previste da tale disposizione, ma indirettamente ricompresa nell'espressa opposizione al trattamento formulata gi al momento della richiesta ex art. 13 ed quindi, previa qualificazione della domanda, presa in considerazione in questa sede esclusivamente nel generale ambito dell'opposizione medesima. L'opposizione fondata. Sebbene l'illecita comunicazione dei dati relativa al donatore e al ricevente abbia gi prodotto i gravi effetti dedotti, sussiste un interesse dei ricorrenti a far interrompere, presso le aziende resistenti, eventuali, future altre forme di trattamento illecito o non corretto dei dati relativi al donatore, in violazione delle disposizioni di seguito richiamate. Nel circoscritto ambito del procedimento instaurato dal ricorso non sono emersi tutti gli elementi probatori idonei ad accertare compiutamente le modalit con le quali un documento dell'Azienda ospedaliera di Avellino, che rivelerebbe l'identit del donatore, sia stato reso accessibile al convivente della donna, successivamente deceduta, alla quale stato trapiantato il fegato. Su tali circostanze il Garante si riserva di attivare, con autonomo provvedimento, un distinto procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, per effettuare possibili controlli anche in riferimento alle misure minime di sicurezza. Nell'ambito di tale procedimento il Garante verificher anche la liceit e correttezza dell'autonomo trattamento di dati in ambito giornalistico, in relazione ai dati personali comuni e sensibili diffusi anche via Internet e tenendo conto delle disposizioni del codice di deontologia per l'attivit giornalistica. Tuttavia, dalla documentazione in atti non risultano gi, con evidenza, essere state adottate tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo (art. 15, comma 1, della legge n. 675/1996) il rischio di accesso non autorizzato o di un trattamento in violazione dell'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 (per i dati "comuni" relativi alle generalit, al luogo di nascita, all'indirizzo del donatore e alle generalit del coniuge), dell'art. 22 della medesima legge, del d.lg. n. 135/1999 e delle autorizzazioni generali del Garante nn. 2/2000 e 2/2002, nonch dei particolari doveri incombenti sul personale sia sanitario, sia amministrativo, impegnato nelle attivit di prelievo e di trapianto al fine di garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente. La violazione di tali obblighi ha permesso al convivente della paziente ricevente di conoscere l'identit del donatore prima che ne potesse avere, in seguito, eventuale lecita cognizione all'esito delle decisioni assunte nel procedimento penale attivato su denuncia-querela di parte ricevente. Analoga violazione risulta in atti (notizia Ansa del ggmmaaa; "La Stampa" del ggmmaaa) in riferimento alla cronaca dettagliata del contenuto di un documento indirizzato dal Centro trapianti di Modena al Comitato etico, da cui risultano vari dati clinici sul fegato trapiantato. Accogliendo la descritta opposizione al trattamento va pertanto ordinato alle aziende resistenti di astenersi da ogni altro trattamento illecito o non corretto dei dati personali del defunto donatore, in violazione di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali o ad esse direttamente connesse. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso nella parte riguardante l'opposizione al trattamento e ordina per l'effetto alle aziende resistenti di astenersi, nei termini descritti in motivazione, da ogni eventuale, altro trattamento illecito o non corretto dei dati personali del defunto congiunto dei ricorrenti; b) dichiara ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 non luogo a provvedere sul ricorso sulle altre richieste, nei termini di cui in motivazione. Roma, 6 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |