Garante per la protezione
    dei dati personali


NON SI POSSONO INVIAREMESSAGGI PROMOZIONALI AD UN PROFESSORE PRESSO L'INDIRIZZO ELETTRONICOASSEGNATOGLI DA UN'UNIVERSIT

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daRoberto Bagnara, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Soffritti presso ilcui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Educational Services, in persona del suolegale rappresentante Arthur Sackrule, rappresentata e difesa dall'avv. DavideMantovan presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n.501;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di unmessaggio promozionale inviato da Educational Services tramite unacomunicazione e-mail non richiesta relativa ad un training di programmazioneneurolinguistica, afferma di non aver ricevuto tempestivo e idoneo riscontro aduna istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con laquale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo diconoscere la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile legaledel trattamento.

Nel riscontrare tardivamente l'istanzadell'interessato il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenutol'indirizzo e-mail dell'interessato sul sito web di una universit degli studie di averlo utilizzato per presentare una newsletter.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art.29 della legge n. 675/1996 l'interessato si dichiarato insoddisfatto di taleriscontro ed ha ribadito le proprie richieste, precisando di avere ricevuto lamedesima comunicazione indesiderata anche presso altri indirizzi e-mail che loriguardano presso l'universit, anche in qualit di coordinatore di unprogetto. L'interessato ha chiesto anche di porre a carico del titolare deltrattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderireformulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, laresistente, con note anticipate via fax il 10 e il 13 dicembre 2002, nelcomunicare gli estremi del responsabile del trattamento e, nel dedurre il"carattere isolato della comunicazione" inviata, ha sostenuto:

0.     di non aver effettuato untrattamento di dati personali dell'interessato, essendosi a suo avviso,"limitata ad inoltrare un messaggio e-mail ad indirizzo rinvenuto sullarete internet (...) senza in alcun modo registrare, archiviare, diffondere outilizzare i dati medesimi", utilizzando soltanto "un'appositacasella predisposta sul sito" dell'universit "espressamente deputataad inviare comunicazioni a quello stesso indirizzo senza che si debba nemmenomaterialmente digitare nome o indirizzo del destinatario";

0.     di aver agito, sempre a suoavviso, conformemente all'art. 12, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996(raccolta non consensuale di "dati provenienti da pubblici registri,elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque");

0.     che la normativa vigenteconsentirebbe di "escludere categoricamente di essere visibili sulla retetelematica soltanto se si compie la scelta consapevole di non introdurvi ipropri dati" e che "mettendo a disposizione della collettivit unproprio recapito pare quantomeno contraddittorio dolersi, in seguito dellostesso utilizzo (...) di quello stesso recapito che fu creato solo edesclusivamente a quel fine".

La resistente ha chiesto di porre acarico della controparte le spese del procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei datipersonali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalitpromozionali a indirizzi di posta elettronica (di cui almeno due assegnati alricorrente in qualit di docente universitario), senza che risulti acquisito ilprevio consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti deltrattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg.13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, inmateria di contratti a distanza.

Contrariamente a quanto sostenuto dallaresistente, la ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di postaelettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo, peralmeno i primi due indirizzi menzionati in premessa e al punto 1 del ricorso,ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell'interessato,formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nelricorso sono legittime.

La disponibilit in Internet degli indirizzidi posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata allefinalit per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modoconoscibili in relazione ad eventi e finalit delimitati non sono liberamenteutilizzabili per l'invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitariocome invece avvenuto nel caso di specie, nel quale la resistente non puinvocare la circostanza che il docente abbia indicato in una pagina web che lae-mail il migliore strumento per contattarlo, anche perch l'indirizzo diposta elettronica e il numero di telefono menzionati nella medesima paginaerano pur sempre indicati per finalit del tutto diverse da quelle,pubblicitarie, perseguite con la e-mail contestata (cfr. Provv. del Garante 11gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

In riferimento alla richiesta diconoscere l'origine dei dati e il responsabile del trattamento eventualmentedesignato, nonch all'opposizione al loro ulteriore trattamento, il titolare hafornito anche nel corso del procedimento un riscontro adeguato, attestando dinon aver raccolto e, quindi, di non aver conservato dati dell'interessato e chel'invio ha avuto "carattere isolato".

In relazione a tale attestazione, dellacui veridicit la persona che l'ha sottoscritta risponde anche ai sensidell'art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni enelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posta acarico del titolare del trattamento met dell'ammontare delle spese sostenutenel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, dicui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenticonnessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante ilfatto che le risposte inerenti al responsabile del trattamento eall'opposizione sono intervenute tardivamente nel corso del procedimento e laritenuta necessit, altres, di disporre una parziale compensazione delle speseper giusti motivi legati al contenuto di tale riscontro tardivo.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell'art. 20,commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, dicui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti delpresente procedimento, posto in misura pari alla met, previa parzialecompensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Educational Servicesin persona del suo legale rappresentante Arthur Sackrule, che dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli