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Garante per la protezione dei dati personali Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso pu essere proposto solo se l'istanza di accesso non ottiene un'idonea risposta Provvedimento del 11 dicembre 2002 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Giampiero Umile nei confronti di Sauro Martella, in qualit di responsabile del sito internet www.promiseland.it; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, destinatario di un messaggio non richiesto inviato tramite una comunicazione e-mail per promuovere una newsletter curata dal sito internet www.promiseland.it, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano, chiedendo di conoscere l'origine dei dati, gli estremi identificativi del responsabile legale del trattamento, nonch la logica e le finalit del trattamento. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Sauro Martella, con nota pervenuta il 20 novembre 2002, ha ribadito nella qualit predetta quanto gi dichiarato con comunicazione inoltrata in data 21 ottobre 2002 all'interessato, nella quale aveva spiegato: le caratteristiche no-profit del sito www.promiseland.it, le finalit e modalit di trattamento con specifico riferimento ai contenuti della newsletter, precisando di non svolgere attivit commerciale e di operare "allo scopo di fornire gratuitamente informazioni in ambito di volontariato, ecologia e diritti umani"; che la comunicazione ricevuta dal ricorrente (che non stato mai iscritto alla newsletter) consisteva in "un'unica richiesta di iscrizione ai (...) servizi gratuiti" forniti dal sito, inviata utilizzando "tutte le e-mail contenute all'interno del programma di posta della (...) redazione degli ultimi anni", e non consisteva in una "richiesta di cancellazione ad un'iscrizione effettuata dal titolare"; che la comunicazione ricevuta dall'interessato potrebbe essere stata inviata in relazione alle operazioni di ripristino della funzionalit del sito conseguenti ad un "attacco diretto" che avrebbe danneggiato nel giugno 2002 l'intero sito e "gran parte dei dati in esso contenuti", ivi compresi quelli relativi agli iscritti alla newsletter; che l'indirizzo e-mail dell'interessato "non presente all'interno del (...) database" del sito e che il titolare non detiene alcun altro dato personale relativo al ricorrente. Con fax in data 29 novembre 2002 il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto idoneo riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996 ed all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, erano legittime. Il ricorso per parzialmente infondato. Dalla documentazione in atti risulta che prima della proposizione del ricorso alcune delle richieste dell'interessato, formulate con specifico riferimento ai diritti tutelati dall'art. 13 della legge n. 675/1996, avevano trovato idoneo riscontro con il quale il resistente ha fornito risposta in ordine all'origine dei dati (pure contestati nel merito dal ricorrente), alle finalit e alle modalit del trattamento. Il Martella ha anche precisato, con dichiarazione della cui veridicit risponde ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere pi all'interno del proprio database dati personali relativi al ricorrente. Non stato invece formulato un pi preciso riscontro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, che imponeva anch'essa una puntuale risposta sebbene la richiesta iniziale facesse genericamente riferimento ad un "responsabile legale del trattamento". In relazione a tale aspetto, il ricorso deve essere accolto e il resistente dovr comunicare all'interessato gli estremi identificativi del/dei responsabile/i eventualmente designati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione. Con separato provvedimento questa Autorit ha gi instaurato un autonomo procedimento in ordine alla presenza, anche sul sito internet www.promiseland.it, di un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e alle modalit di raccolta di dati personali. Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato in misura forfettaria di euro 250, (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessit di disporre una parziale compensazione delle spese anche in considerazione del contenuto dei riscontri forniti dal titolare prima e dopo la presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ordina a Sauro Martella, nella qualit indicata in motivazione, di dare comunicazione al ricorrente nel termine di cui in motivazione, del nominativo del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; b) dichiara infondato il ricorso per le restanti richieste nei termini di cui in motivazione; c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Sauro Martella, nella predetta qualit, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 11 dicembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |