Garante per la protezione dei dati personali Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l'impropria utilizzazione Provvedimento del 25 novembre 2002 La disponibilit in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalit per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non pu ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e - mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice nei confronti di Vito Correddu in qualit di coordinatore del Movimento umanista; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro da parte di Vito Correddu, coordinatore del "Movimento umanista", ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del Çresponsabile legale del trattamentoÈ e lĠorigine dei dati che lo riguardano, opponendosi altres al loro trattamento. Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altres di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 5 novembre 2002, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con una memoria pervenuta in data 11 novembre 2002 sostenendo: di non possedere alcun dato personale del ricorrente oltre allĠindirizzo di posta elettronica rinvenuto "su Internet, consultando elenchi di indirizzi a disposizione di tutti"; di aver inviato un "questionario" che non avrebbe "carattere commerciale, in quanto tende solo a sondare lĠopinione delle persone interpellate su questioni di carattere sociale e politico"; che il questionario e la e-mail che lo conteneva non poteva pertanto definirsi a suo avviso "spam"; non voler pi utilizzare lĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente che pertanto "nessuna altra comunicazione ricever in futuro". Con nota anticipata via fax in data 14 novembre 2002, il ricorrente si dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le richieste formulate. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalit promozionali (volta ad illustrare, anche attraverso lĠinvio di un questionario, le finalit del Movimento umanista) ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996. LĠutilizzo dellĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dallĠart. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dellĠinteressato, formulate ai sensi dellĠart. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime. LĠeventuale disponibilit in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup, va rapportata alle finalit per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalit ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per lĠinvio di e-mail aventi finalit differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), anche in assenza di uno scopo pubblicitario o promozionale. In riferimento alle richieste di conoscere lĠorigine dei dati personali che lo riguardano e di opposizione al trattamento dei medesimi manifestate dallĠinteressato, il titolare ha fornito sufficiente riscontro, dichiarando, sia pur genericamente, di aver reperito i dati in Internet ed assicurando di non utilizzare pi lĠindirizzo e-mail dellĠinteressato. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicit la parte resistente risponde anche ai sensi dellĠart. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del Çresponsabile legale del trattamentoÈ, premesso che la stessa qualificabile come richiesta volta a conoscere lĠeventuale ÇresponsabileÈ del trattamento formalmente designato ai sensi dellĠart. 8 della legge n. 675/1996, non risulta che il resistente abbia fornito allo stato risposta a tale istanza. Limitatamente a questa parte il ricorso va accolto. Il titolare del trattamento dovr pertanto comunicare allĠinteressato gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2003. Con autonomo provvedimento lĠAutorit provvede a disporre il blocco dellĠattivit illecita di invio di comunicazioni del medesimo tipo da parte del Movimento umanista, anche in relazione alla circostanza che dagli atti emerge che il titolare utilizza la modalit risultata illecita con carattere sistematico, anche oltre il caso di specie. Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un importo pari a met dellĠammontare delle spese, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessit di disporre la compensazione di parte delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato al ricorrente, sia pure posteriormente al ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento e ordina per lĠeffetto al Movimento umanista, in persona del coordinatore Vito Correddu, di darne comunicazione al ricorrente nei termini di cui in motivazione, entro il 20 febbraio 2003, confermando lĠavvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; b) dichiara, ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere lĠorigine dei dati personali del ricorrente e allĠopposizione al trattamento; c) determina, ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla met, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del Movimento umanista, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 25 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |