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Garante per la protezione dei dati personali Reti telematiche e Internet - Il Garante blocca lo spamming a scopo pubblicitario Provvedimento del 25 novembre 2002 A seguito della presentazione di numerosi ricorsi, il Garante, nelle more della definizione di gi attivati procedimenti di controllo, ha disposto il blocco temporaneo dell'invio generalizzato di comunicazioni elettroniche a scopo pubblicitario effettuato da vari soggetti senza il consenso preventivo e informato dei destinatari.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 da Fabrizio Simonetti nei confronti di Setal Italia s.r.l., con il quale questa Autorit si pronunciata su un trattamento di dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza elettronica a scopo promozionale che non risulta effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dellĠinteressato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 10, 11 e 12 della legge n. 675/1996); VISTO il provvedimento in data 25 novembre 2002 con il quale questa Autorit ha provveduto sul citato ricorso; RilevatO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate; Rilevata la necessit di prevenire eventuali altre possibili violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento in materia, nelle more della definizione del procedimento di controllo attivato con separata richiesta di informazioni; CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dellĠart. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, cos come modificato dallĠart. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto (É)"; CONSIDERATO che, in luogo del divieto e in relazione alle caratteristiche del caso, pu essere disposta la sola misura del "blocco", in relazione al trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni specificamente richiamate in premessa; RILEVATO che il "blocco", secondo la definizione di cui allĠart. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, effettuato in violazione delle predette disposizioni, fatta esclusiva eccezione della necessit di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi; RILEVATO che il Garante, ai sensi dellĠart. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, pu avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato; RILEVATO che ai sensi dellĠart. 37, comma 1, della citata legge, cos come modificato dallĠart. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante punito con la reclusione da tre mesi a due anni; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CIñ PREMESSO, IL GARANTE: ai sensi dellĠart. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone, nei termini di cui in motivazione, il blocco del trattamento dei dati effettuato da Setal Italia s.r.l., con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dallĠorgano notificante. Roma, 25 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |