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Garante per la protezione dei dati personali Procedimento relativo ai
ricorsi - Ricorso al Garante e tutela di ulteriori diritti dinanzi all'autorit
giudiziaria Provvedimento del 21
novembre 2002 La declaratoria di non
luogo a provvedere sul ricorso, conseguente al completo riscontro fornito dal
titolare del trattamento alla richiesta di accesso proposta dal ricorrente, non
comporta alcun pregiudizio alla facolt dell'interessato di esercitare ulteriori diritti, sui quali il Garante non ha competenza,
dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria (nella specie, tali diritti
concernevano le modalit di risoluzione del contratto stipulato tra le parti e
l'eventuale risarcimento del danno). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato
il ricorso presentato da XY nei confronti di Arca s.a.s.; VISTA la documentazione
in atti; VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli
18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; VISTE
le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dottor Mauro
Paissan; PREMESSO: Il ricorrente, che ha
commissionato ad Arca s.a.s., nel luglio del 2001,
alcuni servizi volti a promuovere la propria immagine presso operatori del
mondo dello spettacolo (in particolare inserendo alcuni dati personali che lo
riguardano nella banca dati della societ che avrebbero dovuto essere
consultabili via Internet, tramite lĠuso di una password, solo da parte
di operatori qualificati) ha contestato la violazione degli accordi
contrattuali. Ha pertanto chiesto la
risoluzione del contratto proponendo una serie di istanze
anche in riferimento alla legge n. 675/1996, con le quali ha sollecitato il
blocco del trattamento e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
dal sito Internet www.scouting.it (consultabili liberamente da chiunque,
in violazione del contratto e nonostante il dissenso successivamente
manifestato) e dagli archivi della societ. Ha chiesto anche di conoscere la
logica, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile
del trattamento. Nel ricorso presentato a
questa Autorit ai sensi dellĠart. 29 della legge n.
675/1996, il ricorrente, esponendo di non aver ottenuto adeguato riscontro da
Arca s.a.s, ha ribadito le proprie richieste,
opponendosi allĠinvio del materiale promozionale che il titolare del
trattamento ha continuato ad inviare e chiedendo di trasmettere copia degli
atti ad altra autorit ai fini del risarcimento del danno. A
seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 29 ottobre
2002, Arca s.a.s., con nota anticipata via fax il 5
novembre 2002, nel comunicare gli estremi identificativi del responsabile del
trattamento, ha dichiarato: di aver cancellato il
nominativo del ricorrente dalla propria banca dati e dalla scheda riportata sul
predetto sito Internet; di aver effettuato in base
al consenso informato dellĠinteressato il trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ottenuto con la firma apposta su un "foglio illustrativo (nel
quale vengono spiegate le modalit di attuazione e di svolgimento dei
servizi)" il 12 luglio 2001, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto; di aver inserito su
Internet soltanto alcuni dati personali dellĠinteressato (il nome di battesimo,
lĠanno di nascita e la provincia di residenza, oltre ai dati somatici forniti
dallo stesso) e non anche il cognome, lĠindirizzo, la data di nascita e le
fotografie ("in quanto non stato ancora effettuato il servizio
fotografico"); che lĠasserita
documentazione pubblicitaria riguarderebbe segnalazioni di casting rientranti
nei servizi commissionati. Con nota inoltrata via
fax lĠ11 novembre 2002 lĠinteressato si dichiarato insoddisfatto del
riscontro ottenuto. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il
trattamento dei dati personali effettuato da una societ che offre alcuni
servizi per promuovere lĠimmagine di esordienti nel mondo dello spettacolo
anche attraverso la pubblicazione di dati personali su Internet. La societ ha fornito
solo a seguito del ricorso un riscontro alle sopra menzionate istanze dellĠinteressato, comunicando anche gli estremi
identificativi del responsabile del trattamento e dichiarando di aver
cancellato i dati relativi al ricorrente dai propri archivi e dal sito
Internet. In
relazione a tale dichiarazione, che comporta la
conseguente, necessaria interruzione del flusso di ulteriori comunicazioni al
ricorrente medesimo di tipo promozionale e della cui veridicit il soggetto che
lĠha sottoscritta risponde anche ai sensi dellĠart. 37-bis della legge
n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al
Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart.
20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La presente decisione
non comporta alcun pregiudizio alla facolt del ricorrente di esercitare i
propri diritti dinanzi allĠautorit giudiziaria ordinaria per ci che riguarda
la risoluzione del contratto e le modalit che la
societ avrebbe garantito allĠatto della sua sottoscrizione e lĠeventuale
risarcimento del danno. Deve tuttavia essere dichiarata inammissibile la
richiesta di trasmettere a tale autorit gli atti del presente procedimento,
venendo in considerazione diritti che lĠinteressato deve esercitare in prima
persona dinanzi al giudice civile competente, anzich mediante lĠinvocata
"trasmissione degli atti". PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo a
provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2,
del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in
motivazione; b) inammissibile il
ricorso per quanto concerne la richiesta di trasmissione degli atti. Roma, 21 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |