Garante per la protezione
    dei dati personali


Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso deve essere sempre preceduto dall'istanza di accesso

Provvedimento del 21 novembre 2002 –

Ad eccezione dell'ipotesi di proposizione immediata, il ricorso al Garante deve essere sempre preceduto, a pena di inammissibilitˆ, dall'istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ciro Abete, Vincenzo Abete, Catello Bambi, Franco Barbuto, Antonio Bianco, Giorgio Cefariello, Catello Coppola, Maria Cristina Corso, Aniello Cozzolino, Domenico DĠAgostino, Luigi DĠAntonio, Giovanni Del Prete, Luigi Formisano, Angela Grillanti, Giuseppe Iacomino, Carmela Illibato, Onofrio Imperato, Gerardo Imperato, Amedeo Incoronato, Francesco Leone, Michele Maddaloni, Pier Paolo Mancaniello, Matteo Morga, Olimpia Purcaro, Andrea Ripoli, Liberata Scognamiglio, Vincenzo Scognamiglio, Francesco Zenti

nei confronti di

Stampa Democratica Ġ95 s.c.r.l., quale editore del settimanale "Metropolis";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotˆ;

PREMESSO

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Ercolano, contestano la liceitˆ del trattamento effettuato dal settimanale "Metropolis" con la pubblicazione di un articolo, avvenuta il 3 ottobre 2002, che in relazione al dibattito e alla contrattazione in atto nellĠente sul metodo da seguire per applicare una disposizione del contratto nazionale sul riconoscimento di determinate "posizioni organizzative", ha indicato a margine dellĠarticolo anche i nomi degli asseriti trentuno dipendenti comunali "che "sognano" gli aumenti" .

Con il ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 gli interessati si sono opposti a tale trattamento dei dati ritenendo che la notizia sia stata "volutamente forzata e ingigantita", e non fosse di pubblico interesse e che, comunque, lĠindicazione dei nominativi dei lavoratori non fosse essenziale in relazione a tale interesse e risultasse altres“ lesiva della dignitˆ personale e professionale degli interessati, rappresentati come "elemosinanti incentivi economici" ("... potranno ottenere una manciata di euro mensili in pi"). Hanno pertanto chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dellĠUfficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalitˆ di presentazione ed al procedimento per lĠesame dei ricorsi al Garante previsti dallĠart. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altres“, le ipotesi di inammissibilitˆ dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso  inammissibile ai sensi del citato art. 19, comma 1, lett. c), non avendolo i ricorrenti regolarizzato entro il termine di tre giorni decorrenti dalla ricezione dellĠinvito dellĠUfficio (avvenuta il 4 novembre 2002) ed essendo lo stesso sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui allĠart. 13 nei confronti del menzionato titolare del trattamento.

Con nota in data 24 ottobre 2002 questa Autoritˆ aveva invitato gli interessati a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la sottoscrizione autenticata e il versamento dei diritti di segreteria, nonchŽ per ci˜ che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dellĠart. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta gli interessati hanno inviato soltanto in data 13 novembre 2002 (ben oltre i tre giorni previsti dal citato art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996) un ricorso identico al precedente (riportante, tra lĠaltro, la medesima data dellĠ8 ottobre 2002) e che reca unĠautentica delle firme dei ricorrenti datata anchĠessa 13 novembre 2002. A tale atto non  stata allegata copia di una precedente richiesta di esercizio dei diritti di cui allĠart. 13 della legge n. 675/1996.

LĠinteressato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui allĠart. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dallĠart. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno 5 giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante  possibile solo nellĠipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile Çesporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabileÈ, circostanza, questĠultima, di cui non vi  alcuna prova nella documentazione in atti.

NŽ pu˜ considerarsi come valido esercizio dei diritti di cui allĠart. 13 direttamente lĠatto originariamente proposto come ricorso. Lo stesso  privo di specifiche richieste rivolte al settimanale identificato come titolare del trattamento e contiene soltanto la richiesta di "vedere sanzionato il comportamento tenuto" dal settimanale rivolta, in primo luogo, a questa Autoritˆ e, in subordine, al Consiglio dellĠOrdine dei giornalisti della Campania.

LĠinammissibilitˆ del ricorso non pregiudica i diritti dei ricorrenti in ordine al contestato trattamento dei dati.

Con autonomo provvedimento questa Autoritˆ segnalerˆ al titolare e al responsabile del trattamento i principi che, in caso di diffusione di notizie relative a fatti di interesse pubblico, rendono necessario rispettare comunque il presupposto dellĠessenzialitˆ dellĠinformazione, la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e i diritti delle persone interessate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli