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Garante per la protezione dei dati personali Reti telematiche e Internet - Anche l'invio di una sola e - mail commerciale illecito in assenza dei presupposti di legge Provvedimento del 15 novembre 2002 La disponibilit in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalit per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non pu ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e - mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice nei confronti di Corallina Tours s.r.l.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad unĠistanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del Çresponsabile legale del trattamentoÈ e lĠorigine dei dati che lo riguardano, opponendosi altres al loro trattamento. Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 18 ottobre 2002, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 21 ottobre 2002, ha dichiarato: di operare "nel campo turistico (...) esclusivamente con le agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale (...) prelevando gli indirizzi mail da elenchi pubblicati (esempio pagine gialle) o siti inerenti il turismo"; che "sicuramente nel corso della ricerca degli indirizzi" sarebbe " stato introdotto erroneamente lĠindirizzo del sig. Salice" a cui stato inviato un messaggio che invita le agenzie di viaggio a collegarsi al sito Internet della societ "per visionare (...) le offerte del momento relative ai viaggi" offerti dalla societ medesima; che tale messaggio verrebbe "inviato solo una volta e solo chi risponde potr continuare a ricevere (...) messaggi in via continuativa" dalla societ. Con fax inviato in data 14 novembre 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996, allĠart. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed allĠart. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza. LĠutilizzo dellĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dallĠart. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dellĠinteressato, formulate ai sensi dellĠart. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime. La disponibilit in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalit per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalit ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per lĠinvio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39). Il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro alle istanze dellĠinteressato, limitandosi a indicare genericamente la probabile origine dei dati. Il resistente dovr pertanto corrispondere, entro un termine che appare congruo fissare al 15 febbraio 2003, a tutte le richieste del ricorrente, cos come richiamate in premessa, ponendo anche fine al contestato trattamento mediante cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati in violazione delle predette disposizioni. Il resistente dovr altres dare conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dellĠavvenuto adempimento. Con separato provvedimento lĠAutorit provvede a disporre il blocco dellĠattivit illecita di invio di tali comunicazioni, anche in relazione alla circostanza che dagli atti emerge che il titolare utilizza la modalit risultata illecita con carattere sistematico, anche oltre il caso di specie. Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento lĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Corallina Tours s.r.l. di astenersi, con effetto immediato a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dallĠulteriore utilizzazione dei dati personali del ricorrente e di comunicare a questĠultimo lĠorigine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dellĠart. 8 della legge n. 675/1996, entro il 15 febbraio 2003, dando conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dellĠadempimento a quanto indicato nella presente lettera a); b) determina, ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Corallina Tours s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 15 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |