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Garante per la protezione dei dati personali Reti telematiche e Internet - Sanzione pecuniaria nei confronti di un gestore di un sito web Provvedimento del 8 novembre 2002 Il Garante, all'esito della procedura di legge, ha emesso un'ordinanza - ingiunzione nei confronti di una societ commerciale titolare di un sito web, ingiungendole il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione dell'obbligo d'informativa. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; ESAMINATO il rapporto pervenuto il 28 maggio 2002, redatto ai sensi dellĠart. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Compartimento polizia postale e delle comunicazioni "Veneto", con il quale si inoltrato un rapporto di servizio relativa ad attivit di accertamento amministrativo eseguita nei confronti del gestore del sito www.oltrex.it a seguito di esposto del Sig. Roberto Scano, nonch un verbale di contestazione per non aver fornito lĠinformativa sul trattamento dei dati personali delle persone che aderivano alle iniziative commerciali proposte dal sito in questione; RILEVATO che i verbalizzanti hanno appurato allĠatto dellĠaccertamento che sul sito www.oltrex.it era prevista la possibilit di prenotare visite guidate, previa compilazione di una "form" di immissione di dati personali, senza che fossero fornite in conformit allĠart. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 informazioni idonee ed esaustive riguardo al trattamento dei dati personali cos raccolti; VISTO il verbale n. 1328 del 3 aprile 2002 con il quale gli ufficiali di p.g. del suddetto Compartimento hanno contestato al legale rappresentante della "4 M S.p.A.", titolare del sito in questione, la violazione dellĠart. 10, comma 1, della citata legge n. 675, in relazione alla descritta attivit di raccolta dei dati personali (violazione amministrativa di cui allĠart. 39, comma 2 della medesima legge), avvertendolo della facolt di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dellĠart. 16 della legge n. 689/1981; RILEVATO dal predetto rapporto che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta; VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dellĠart. 18 della legge n. 689/1981, nel quale sono state addotte le seguenti considerazioni: a) il verbale di contestazione recherebbe un erroneo riferimento ad un trattamento di dati "sensibili", mentre i dati richiesti sarebbero di tipo "neutro" (generalit, indirizzo, residenza, e-mail, ecc) e non riguarderebbero la vita intima delle persone; b) inoltre, i dati raccolti avrebbero avuto la sola funzione di indicare genericamente la presenza di potenziali turisti al fine di agevolare gli operatori turistici nella predisposizione di statistiche inerenti alle presenze dei turisti medesimi; c) lĠomessa indicazione del responsabile del trattamento si giustificherebbe con la facolt prevista dallĠart. 8 della legge n. 675/1996 di non designare tale soggetto; d) la "form" mediante la quale i dati sono raccolti non prevedeva "lĠobbligatoriet" della sua compilazione anche per poter effettuare ulteriori "navigazioni" in rete; e) i dati sarebbero stati trattati dal titolare nellĠeventualit dellĠesecuzione del contratto sollecitata dallĠinteressato; f) la realizzazione del sito era stata affidata ad unĠagenzia specializzata e la societ riteneva che questĠultima avrebbe dovuto adempiere agli obblighi in questione; g) successivamente alla contestazione, la societ ha inserito nel sito adeguata informativa ai sensi dellĠart. 10 della legge n. 675/1996; RILEVATO che lĠattivit svolta dalla societ oggetto del verbale di contestazione configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2 lett. b), della legge n. 675/1996) e obbliga a fornire una previa informativa agli interessati riguardo al trattamento medesimo, nelle forme e con le modalit previste dallĠart. 10, comma 1, di tale legge; RITENUTO quanto dichiarato in detto scritto inidoneo ai fini dellĠarchiviazione della contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa, in quanto: a) il riferimento, pur inesatto, ai dati "sensibili" contenuto nel verbale non rileva ai fini della violazione amministrativa, che peraltro contestata in riferimento allĠart. 10, anzich allĠart. 22 della legge n. 675/1996 e sussiste a prescindere dalla natura comune o sensibile dei dati raccolti; b) nel verbale si fa riferimento anzitutto allĠassoluta mancanza di indicazioni circa il titolare del trattamento e, solo di seguito, allĠomessa indicazione di eventuali responsabili del trattamento medesimo; c) la societ dichiara di aver affidato gli adempimenti in questione alla Meeting Venice s.r.l. la quale non pu non aver svolto nella sostanza tali funzioni in qualit di responsabile del trattamento, bench eventualmente non designato formalmente; d) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei propri dati personali parte delle notizie che devono essere previamente fornite allĠinteressato circa il trattamento effettuato dal titolare, considerando che la legge considera "trattamento" anche la mera raccolta a prescindere dal successivo ed eventuale utilizzo dei dati; e) agli obblighi discendenti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tenuto il "titolare" del trattamento, e cio il soggetto cui competono le decisioni di fondo in ordine alle finalit e modalit del trattamento, anche nel caso in cui il titolare stesso affidi ad un terzo unĠattivit di collaborazione o esecutiva che comporta un trattamento di dati; CONSTATATA lĠinidoneit delle notizie fornite nel sito rispetto a quanto accertato in occasione dellĠattivit di controllo amministrativo sopra descritta; VISTO lĠart. 39, comma 2, della legge n. 675/1996, cos come modificato dallĠart. 17 del d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467 (entrato in vigore dal 1 febbraio 2002), il quale punisce la violazione della disposizione di cui allĠart. 10 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecentoquarantanove/37 euro a novemiladuecentonovantasei/22 euro; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni; RITENUTO di dover determinare lĠammontare della sanzione, avuto riguardo ai parametri indicati dallĠarticolo 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione allĠattivit svolta a seguito della notificazione del verbale di contestazione (attestata dalla documentazione agli atti del procedimento) e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di millecinquecentoquarantanove/37 euro; VISTI gli articoli 22 e 22bis della legge sopra citata, che consentono al soggetto interessato dalla presente ordinanza-ingiunzione di proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIOĠ PREMESSO IL GARANTE: a) ordina a 4 M S.p.a., con sede in Venezia Via Santacroce 466/E, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di millecinquecentoquarantanove/37 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui allĠart. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 indicata in motivazione; b) ingiunge alla medesima societ di pagare la somma di millecinquecentoquarantanove/37 euro alla Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia, con le modalit indicate nella nota di trasmissione del provvedimento medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, decorso il quale, in mancanza del pagamento, si provveder allĠesecuzione forzata per il recupero della suddetta somma nei modi previsti dallĠarticolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Roma, 8 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |