Garante per la protezione
    dei dati personali


Reti telematiche e Internet - Il Garante blocca lo spamming a scopo pubblicitario

Provvedimento del 6 novembre  2002

A seguito della presentazione di numerosi ricorsi, il Garante, nelle more della definizione di giˆ attivati procedimenti di controllo, ha disposto il blocco temporaneo dell'invio generalizzato di comunicazioni elettroniche a scopo pubblicitario effettuato da vari soggetti senza il consenso preventivo e informato dei destinatari.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giampiero Umile

nei confronti di

Marta Leo, quale titolare dello Studio grafico Maden;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio non consensuale di un messaggio di posta elettronica, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere lĠorigine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996, lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

AllĠinvito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 10 ottobre 2002, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta il 17 ottobre 2002, ad integrazione di quanto giˆ comunicato nella precedente lettera di riscontro inoltrata il 17 settembre 2002 (con la quale aveva fornito indicazioni in merito allĠorigine dei dati dellĠinteressato), ha sostenuto di:

      "di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali";

      "di aver provveduto alla cancellazione dellĠindirizzo e-mail dellĠinteressato".

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalitˆ promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

LĠutilizzo dellĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 675/1996). Le richieste dellĠinteressato, formulate ai sensi dellĠart. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

LĠutilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non  consentita per lĠinvio di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dellĠ11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza unĠidonea informativa rilasciata ai sensi dellĠart. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dellĠinteressato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996, allĠart. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed allĠart. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare ha fornito un primo, incompleto, riscontro allĠopposizione al trattamento dei dati, dichiarando nella risposta allĠistanza proposta ai sensi dellĠart. 13 della legge n. 675/1996, di voler cancellare lĠindirizzo e-mail dellĠinteressato e fornendo indicazioni in merito allĠorigine dei dati.

A seguito del ricorso il titolare ha poi fornito pi preciso riscontro a tale richiesta (comunicando di aver cancellato lĠindirizzo e-mail) e alle altre istanze del ricorrente formulate con riferimento ai diritti tutelati dallĠart. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, dichiarando in particolare di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicitˆ la parte resistente risponde anche ai sensi dellĠart. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Trattasi peraltro di attivitˆ di invio generalizzato di e-mail pubblicitarie, di cui il ricorrente ha documentato lĠesistenza producendo copia di varie segnalazioni alla c.d. Naming Authority italiana, operante in materia di nomi a dominio. Tale attivitˆ, per ammissione della resistente, si svolge mediante lĠutilizzo del software "Net Mail", in base al quale si  proceduto ad un invio massivo di comunicazioni indesiderate di tipo pubblicitario.

Con separato provvedimento lĠAutoritˆ provvede quindi a disporre il blocco dellĠattivitˆ illecita di invio di tali comunicazioni.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un importo pari alla metˆ dellĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessitˆ di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pure parziali e non integralmente tempestivi, inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metˆ, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Marta Leo, quale titolare dello Studio grafico Maden, la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli