Garante per la protezione
    dei dati personali


L'istanza di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 deve essere considerata correttamente trasmessa alla società titolare del trattamento ove l'interessato l'abbia inoltrata ad un indirizzo che, anche a seguito di accertamenti svolti dal Garante, risulti corrispondere a quello della sede legale della società.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di Medianet s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscerne l'origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha fornito riscontro con nota anticipata via fax in data 14 ottobre 2002, sostenendo:

- che il ricorso sarebbe inammissibile poiché l'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 non sarebbe pervenuta né alla precedente sede di Terni della società, né all'attuale sede legale della società in Roma;

- di aver avuto notizia delle istanze dell'interessato solo in seguito alla comunicazione del Garante e di avervi quindi "immediatamente aderito", dando all'interessato medesimo comunicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dell'avvenuta cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica che "risulta essere stato iscritto nella mailing list all'epoca gestita dalla Medianet s.r.l. nei propri siti";

- di non conservare nessun altro dato relativo all'interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da Medianet s.r.l. in ordine al mancato ricevimento dell'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996. Il ricorrente ha inviato tale istanza, con le modalità previste dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 501/1998, a due indirizzi di Medianet s.r.l. che risultavano entrambi correttamente utilizzabili dal ricorrente. In particolare, l'indirizzo relativo alla sede di Terni risultava confermato da diversi riscontri effettuati anche dall'Ufficio nel corso del procedimento (cfr. le pagine del sito web paginegialle.virgilio.it, nonché il riscontro fornito attraverso la ricerca del registrant del sito web medianetcomunicazioni. it, che nel mese di settembre 2002 riportavano ancora l'indirizzo di Terni utilizzato dal ricorrente).

Nella documentazione in atti è presente una raccomandata a/r datata 18 settembre 2002 ed inviata in data 20 settembre 2002 da questo Ufficio all'asserita sede legale di Medianet s.r.l. in Roma che è stata però respinta con la dicitura "trasferito in Via Aminale 61 — Terni 05100".

L'art. 17, comma 9, del citato d.P.R. n. 501/1998 stabilisce a carico del titolare del trattamento l'obbligo di rendere agevole l'esercizio dei diritti ex art. 13 della citata legge e, in particolare, di "semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e … ridurre i relativi tempi", il che presuppone a carico del titolare del trattamento la previsione di idonee modalità di conoscibilità dei propri dati identificativi e di tempestivo aggiornamento in ordine ad eventuali trasferimenti di sede.

La società resistente ha comunicato l'origine dei dati relativi al ricorrente (in particolare del suo indirizzo di posta elettronica) e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Ha altresì dichiarato di avere cancellato l'indirizzo e-mail del ricorrente e di non detenere ulteriori dati personali allo stesso relativi. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, seppur tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà a carico di Medianet s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli