Garante per la protezione
    dei dati personali


Il mancato riscontro del titolare alle richieste dell'interessato determina l'accoglimento del ricorso e l'obbligo di rifusione delle spese del procedimento (nel caso in questione, il titolare non ha neanche risposto all'invito ad aderire del Garante).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

Medianet s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è fondato.

Anche dopo la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r ad ambedue gli indirizzi presso i quali la società aveva già ricevuto note del ricorrente (e dove, come risulta dagli atti d'ufficio, sono stati di recente eseguiti altri provvedimenti del Garante riguardanti ulteriori ricorsi, notificati presso la sede precedente e quella attuale di Medianet s.r.l.), il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte, rifiutando anche la consegna della nota raccomandata indirizzata alla sede di Terni.

Per quanto attiene al merito, dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno dei presupposti equipollenti al consenso previsti dall'art. 12 della legge 675/1996.

Deve ritenersi pertanto fondata, allo stato degli atti, la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano e va ordinato alla società di cancellarli (in particolare, l'indirizzo di posta elettronica), entro il termine del 10 marzo 2003, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/1996 e delle altre citate disposizioni.

La società è tenuta ad adempiere al presente provvedimento la cui esecuzione è espressamente fatta salva dall'ulteriore provvedimento adottato in data 18 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha disposto, in altro procedimento, il blocco del trattamento dei dati effettuato da Medianet s.r.l.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro il termine del 10 marzo 2003, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati del ricorrente e di conoscere i responsabili del trattamento eventualmente designati e ordina a Medianet s.r.l. di cancellare i medesimi dati personali entro la data del 10 marzo 2003, comunicando allo stesso entro la medesima data gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati;

b) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto a) entro il 10 marzo 2003;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Medianet s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli