Garante per la protezione
    dei dati personali

 

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Studio di Bioarchitettura Sciarra;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di aver ricevuto un riscontro incompleto ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l'origine degli stessi e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento del danno subito.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

In riferimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 relativamente all'origine dei dati che riguardano il ricorrente, il titolare del trattamento ha fornito tempestivo e adeguato riscontro, fornendo alcune precisazioni in merito alla loro provenienza da un sito Internet. In ordine a questa prima richiesta va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 675/1996, rilevando peraltro che la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essa è avvenuta ad opera dei soggetti che curano tali siti e che i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e a delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39).

Per quel che riguarda poi l'opposizione al trattamento dei dati in questione, il resistente ha dichiarato di aver interrotto ogni attività di inoltro di e-mail pubblicitarie. In relazione a tali ulteriori dichiarazioni, della cui veridicità il resistente medesimo risponde parimenti anche sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali e all'opposizione all'ulteriore trattamento dei medesimi dati;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, entro il 31 gennaio 2003, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 31 gennaio 2003;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Studio di Bioarchitettura Sciarpa in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli