Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso, pervenuto al Garante il 21 gennaio 2002, presentato dal sig. Maurizio D'Agostino nei confronti di Assitalia Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 820 del 23 gennaio 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

Considerato che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

Visti l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli