Garante per la protezione
    dei dati personali


Il Garante, preso atto della necessità di consentire ad un liquidatore di una società commerciale di effettuare alcune specifiche operazioni di trattamento funzionali alla liquidazione stessa, a parziale modifica del provvedimento cautelare già adottato ha temporaneamente autorizzato l'espletamento di tali operazioni.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la deliberazione del Garante in data 28 maggio 2002 con la quale è stato disposto il blocco dei dati raccolti da Market Development S.r.l. attraverso le inserzioni pubblicitarie del marchio "Maria Duval" e degli altri marchi collegati;

Vista la lettera datata 3 luglio 2002 con la quale è stato comunicato che Market Development S.r.l. è stata posta in liquidazione e si chiede di poter procedere al trattamento dei dati sottoposti al blocco per poter procedere alle seguenti operazioni necessarie per la liquidazione della società: 1) effettuare rimborsi di pagamenti relativi a ordini trasmessi e non ancora evasi antecedentemente alla ricezione del provvedimento di blocco, al fine di evitare danni ai clienti creditori della società; 2) comunicare a tali clienti l'impossibilità di evadere gli ordini trasmessi a causa della cessazione dell'attività; 3) registrare gli incassi ed effettuare i versamenti di assegni relativi a ordini evasi prima della ricezione del provvedimento di blocco; 4) elaborare i dati relativi alle vendite effettuate prima del provvedimento di blocco, al fine di determinare il volume dei corrispettivi Iva e poter liquidare e versare l'imposta entro i termini di legge fissati per il 16 luglio p.v.;

Rilevata la necessità di consentire l'effettuazione delle operazioni di trattamento per i fini indicati nella lettera del liquidatore di Market Development S.r.l.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a parziale modifica della deliberazione del 28 maggio 2002, dispone che Market Development Srl, nella persona dell'attuale rappresentante legale, dottoressa Silvana Zitelli, possa effettuare i trattamenti indicati nella lettera del 3 luglio 2002 indicate in motivazione, per i soli fini ivi esposti e con modalità a tali fini strettamente collegate, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data odierna.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli