| Garante per la protezione     dei dati personali Nell'ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell'interessato sia successivo all'invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogoa provvedere (fattispecie in cui l'interessato si era opposto all'inclusione nella busta paga di un depliant con il quale una società controllata dal datore di lavoro comunicava condizioni particolari per finanziamenti). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. Gregorio Mauro Fausto Torretta nei confronti di Rete ferroviaria italiana S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: 1. Il ricorrente, dipendente di Rete ferroviaria italiana S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale era stata manifestata opposizione all'inserimento nella busta paga di un "depliant" pubblicitario della società finanziaria Fercredit. 2. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2002, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Rete ferroviaria italiana S.p.A. ha fornito un riscontro all'interessato precisando che: - la società Fercredit "è totalmente controllata da Ferrovie dello Stato S.p.A. che svolge la propria attività di concessione di prestiti personali esclusivamente nei confronti dei dipendenti del gruppo Fs" ed è stata nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996; - l'operazione di comunicazione delle opportunità offerte da Fercredit sarebbe avvenuta in maniera del tutto anonima e attraverso altro soggetto (la società Tele sistemi ferroviari) la quale, mediante procedura automatizzata di imbustamento, "ha provveduto ad inserire nelle buste paga dei dipendenti i prodotti offerti dalla società finanziaria controllata", nell'ambito delle funzioni svolte per i pagamenti di stipendi per le quali è stata designata quale responsabile del trattamento; - preso atto della volontà dell'interessato, ha comunque "provveduto a dare le opportune disposizioni alla società TSF" affinché, in futuro, il ricorrente non riceva più informazioni del tipo di quelle oggetto del ricorso al Garante". Linteressato, ha ribadito le proprie richieste con nota dell 8 maggio u.s.. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 3. Il ricorso concerne unistanza con la quale un dipendente si è opposto allinclusione nella busta paga di un depliant con il quale una società controllata dal datore di lavoro comunica condizioni particolari per finanziamenti e cessioni del quinto dello stipendio. Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente ha fornito dopo il ricorso idoneo riscontro alle richieste dellinteressato comunicando di essersi già attivata per escludere il futuro inoltro di comunicazioni del tipo di quello oggetto del ricorso, la quale non ha comportato uno specifico trattamento di dati personali e, a maggior ragione, una loro comunicazione allesterno, ma è ora oggetto di una manifestazione di volontà del ricorrente intesa alla cessazione dellinvio di analogo materiale. 4. Il riscontro con il quale la società ha dato comunicazione delle misure intraprese allinteressato è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso. Ai sensi dellart. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 appare preliminarmente congruo determinare lammontare delle spese del procedimento nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria (tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso), da porre a carico della società resistente in misura pari alla metà, sussistendo giusti motivi per disporre una parziale compensazione in ragione delle peculiarità del caso e in particolare del genere di attività oggetto di contestazione. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, lammontare delle spese del procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone in misura pari alla metà a carico di Rete ferroviaria italiana S.p.A., la quale dovrà liquidarle direttamente in favore del ricorrente. Roma, 22 maggio 2002
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