| Garante per la protezione     dei dati personali Il principio di pertinenza e non eccedenza è applicabile anche in materia di informazioni commerciali fornite on-line sull'affidabilità delle imprese. È infondata la richiesta dell'interessato di cancellare i dati che lo riguardano da un archivio di una società che fornisce tali informazioni ove lo stesso interessato abbia rivestito nella società oggetto di informativa il ruolo di accomandante (fattispecie in cui il ricorso è risultato invece fondato rispetto ad altre annotazioni negative (protesti)). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Omnia Service s.r.l. nei confronti di Cerved S.p.a.; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dr. Mauro Paissan; PREMESSO: 1. Il ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di Omnia Service s.r.l., ha presentato unistanza ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996 invitando Cerved S.p.a. a rettificare le informazioni commerciali che lo riguardano, in particolare eliminando il riferimento a protesti elevati nei confronti di "XY s.a.s." e di "XY e figlio s.p.a." che, ancorché riferiti a soggetti diversi dallinteressato, sarebbero stati comunque associati al medesimo. Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dellart. 29 della medesima legge, linteressato ha ribadito le proprie richieste evidenziando che Cerved S.p.a., "titolare di un archivio informatico, accessibile via Internet, nel quale sono riportate le principali notizie concernenti le imprese italiane", esprime in un "report" una valutazione negativa circa il grado di affidabilità di Omnia Service s.r.l., con pregiudizio della reputazione economica propria e della società stessa. Tale valutazione deriverebbe dalle indicazioni di una serie di protesti che riguarderebbero non linteressato, ma due società in una delle quali (XY e C. s.a.s.) il ricorrente è stato unicamente socio accomandante, e quindi privo di ogni potere di amministrazione e rappresentanza, mentre nellaltra (XY s.p.a.) non avrebbe rivestito alcuna carica. A seguito dellinvito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 marzo 2002, il titolare del trattamento, con nota del 15 aprile u.s., ha risposto evidenziando che: a) elemento chiave del servizio di "report" è la valutazione della società sintetizzata in un "rating" che "esprime un giudizio di sintesi sullaffidabilità dellimpresa, con particolare riferimento alla sua capacità di far fronte ai debiti a breve contratti con fornitori"; b) nella sezione del "report" relativa a "Protesti - pregiudizievoli di Conservatoria" è precisato che "non risultano protesti a carico dellimpresa"; c) nella medesima sezione risulta che il ricorrente è stato "anche socio accomandante della XY e C. s.a.s., fallita"; d) nessun dato fornito dalla Cerved è inesatto. In data 24 aprile 2002 il ricorrente ha inviato una memoria nella quale ha chiarito di voler ottenere da parte del titolare del trattamento la rettifica dei dati che appaiono nella sezione del "report" Cerved relativa allindicazione dei protesti, dove vengono riportati tredici protesti che a suo avviso non hanno nulla a che vedere con gli esponenti di Omnia Service s.r.l.. Ha poi precisato che il nome "XY" della s.p.a. non sarebbe riferito alla propria persona essendo relativo al nominativo del nonno, poi riportato nelle diverse denominazioni sociali assunte nel tempo dallimpresa. Nellaudizione del 6 maggio u.s. le parti hanno ribadito le proprie posizioni. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 2. Il ricorso, concernente il trattamento dei dati svolto da una società che gestisce una banca dati automatizzata relativa ad imprese e al loro grado di affidabilità economica, ha per specifico oggetto la valutazione di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate, la cui esattezza non forma oggetto di contestazione. Profili diversi ed ulteriori, rispetto ai quali il Garante non può essere chiamato a pronunciarsi, sono invece quelli relativi alla fondatezza e congruità della valutazione di affidabilità commerciale sinteticamente formulata da Cerved S.p.a. sulla base delle informazioni trattate nei termini rappresentati in narrativa. 3. Il ricorso è parzialmente fondato. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento risulta che nel "report" sono contenuti alcuni dati non riconducibili allinteressato, né alla Omnia Service s.r.l., da reputarsi, pertanto, non pertinenti. Tali sono, in particolare, le annotazioni "negative" (protesti) riferite alla "XY e figlio s.p.a." (trasformata nel 1986 in "XY e C. s.a.s."), atteso che dalla documentazione in atti relativa a detta società non risulta che la persona del ricorrente abbia rivestito alcun ruolo. Sul punto, deve essere quindi accolta la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla XY s.p.a. contenuti nel report redatto nei confronti del ricorrente, in quanto non pertinenti (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996). 4. Valutazione diversa deve essere svolta, invece, in ordine ai dati contenuti nel report riferiti alla "XY e C. s.a.s.", società nella quale il ricorrente ha rivestito il ruolo di accomandante, come correttamente precisato nellinformativa redatta da Cerved S.p.a che sul punto rende uninformazione completa. Tali informazioni provengono da pubblici registri (in virtù del combinato disposto degli artt. 2315, 2295, 2296, 2316, 2200 e 2188 c.c. unitamente alla disciplina del registro delle imprese contenuta nellart. 8, commi 6 e 8, l. 29 dicembre 1993, n. 580, nellart. 7, d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e nellart. 1 d.m. industria 7 febbraio 1996). I medesimi dati sono unicamente aggregati dalla società per agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici. Su tali aspetti la legge n. 675/1996 e lintero ordinamento giuridico predispongono una pluralità di strumenti parimenti preordinati a favorire la trasparenza delle informazioni commerciali ed economiche. Le informazioni in questione risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità, lecitamente perseguita dalla società resistente, di fornire unampia informazione commerciale sulla solvibilità e sullaffidabilità dei soggetti ai quali si riferisce linformativa. Né può in termini generali attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza del ruolo di accomandante assunto da un operatore, per svalutarne limportanza -secondo le linee tracciate dalla difesa del ricorrente-, atteso che questi, pur nei limiti della quota conferita, può, ricorrendone i presupposti, essere chiamato a rispondere per le obbligazioni sociali ai sensi dellart. 2313 c.c. (oltre che in base allart. 2320 c.c.). Con riguardo a questo profilo, pertanto, i dati trattati da Cerved s.p.a. risultano pertinenti e non eccedenti, sicché non devono essere cancellati. 5. Attesa la novità e complessità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e dispone che Cerved S.p.a. proceda alla cancellazione nel report menzionato in narrativa dei dati riferiti alla "XY e figlio s.p.a.", entro il 20 settembre 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dellavvenuto adempimento; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 16 maggio 2002
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