| Garante per la protezione     dei dati personali È inammissibile il ricorso al Garante inoltrato prima del decorso dei cinque giorni a disposizione del titolare del trattamento, che decorrono dalla proposizione dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato dal Sig. Martino Zulberti nei confronti di Università degli studi di Trento; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: 1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad alcune richieste avanzate in riferimento ai diritti tutelati dallart. 13 della legge n. 675 nei confronti dellUniversità degli studi di Trento, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato tramite lutilizzo di apparecchiature di videosorveglianza. CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: 2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dellUfficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per lesame dei ricorsi al Garante previsti dallart. 29 della legge n. 675/1996. Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998). Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha infatti rispettato il termine previsto dallart. 29, comma 2, della legge n. 675 ai sensi del quale "il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile". Tale termine deve essere invece rispettato a pena di inammissibilità secondo quanto previsto dallart. 19 del d.P.R. n. 501 del 1998. Dalla documentazione in atti risulta infatti che linteressato ha inoltrato al titolare del trattamento la previa istanza formulata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675 in data 12 aprile 2002 (alle ore 10,07 come da rapporto del telefax). Il correlato atto di ricorso non è datato (a parte lautenticazione notarile della firma dellinteressato effettuata in data 16 aprile), ma risulta spedito, a mezzo raccomandata a/r, nella mattinata del 17 aprile 2002. Linoltro del ricorso è quindi avvenuto prima che, a norma del predetto art. 29, comma 2, decorressero integralmente i prescritti cinque giorni a disposizione del titolare del trattamento e latto di ricorso avrebbe potuto essere quindi inoltrato solo a partire dal giorno 18 aprile. PER QUESTI MOTIVI: il Garante dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16 maggio 2002
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