| Garante per la protezione     dei dati personali Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ove una società operante nel settore della telefonia, quale titolare del trattamento dei dati, manifesti l'inequivoca volontà di cancellare i dati dell'interessato contenuti nel contratto per la fornitura di servizi telefonici che ilricorrente dichiari di non avere sottoscritto. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Elisabetta Silvia Rho, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Cristiano Iurilli presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dottor Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, proposta ai sensi della legge n. 675, con la quale aveva diffidato Wind Infostrada S.p.A. a proseguire nel trattamento dei dati personali che la riguardano, con particolare riferimento ad un contratto con il predetto operatore per la fornitura di servizi di telefonia fissa, che la ricorrente contesta di aver mai sottoscritto. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675, linteressata ha ribadito le proprie richieste sottolineando, oltre alla falsità della sottoscrizione apposta sul modulo contrattuale, linesattezza di alcuni dati personali in esso riportati. Da tale vicenda sarebbero conseguiti gravi danni di cui ha chiesto il risarcimento, precisando di aver presentato denuncia alla competente autorità giudiziaria per i profili penali della vicenda. Allinvito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente, formulato da questa Autorità in data 10 aprile 2002, Wind Telecomunicazioni S.p.A. (subentrata dal 1° gennaio 2002 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Infostrada) ha risposto con nota anticipata via fax il 17 aprile 2002 nella quale ha precisato: * di aver ricevuto dalla propria rete di vendita un modello contrattuale sottoscritto per lattivazione del servizio di telefonia Infostrada con preselezione automatica delloperatore, e di aver inoltrato a Telecom Italia la relativa richiesta; * di aver dato seguito alle richieste dellinteressata provvedendo in data 28 marzo 2002 alla disattivazione del servizio base, e di aver già interessato Telecom Italia per quanto concerne la disattivazione del servizio di preselezione; * che "la mancata disattivazione del servizio di preselezione non comporta alcun danno per il cliente" e che in seguito alla segnalazione dellinteressata stessa, "Wind provvederà inoltre ad emettere le note di credito relative alle fatture emesse"; * di confermare, in merito ai dati personali, la disponibilità a provvedere alla cancellazione degli stessi non appena Telecom Italia comunicherà la disattivazione del servizio di preselezione; * in quale modo i dati personali della ricorrente sono stati a suo tempo raccolti e da parte di quale agente. Linteressata ha inviato in data 18 aprile 2002 una nota di replica nella quale ha ribadito le proprie richieste con particolare riferimento al risarcimento dei danni lamentati. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da una società operante nel settore della telefonia, con particolare riferimento ad alcuni dati personali riferibili, malgrado lerroneità di talune informazioni, ad una persona che contesta di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di un determinato servizio. La ricorrente ha manifestato, sia pure in modo generico, una opposizione allulteriore trattamento dei dati personali che la riguardano da parte dellindicato titolare del trattamento. Al riguardo deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente. Il titolare ha infatti chiarito lorigine dei dati raccolti, le finalità e le modalità del trattamento ed ha indicato quali operazioni sono state poste in essere per assecondare la volontà dellinteressata. Il medesimo titolare ha anche manifestato una inequivoca volontà di cancellare i dati dellinteressata non appena concluse le operazioni tecniche di disattivazione del servizio di preselezione da parte di Telecom Italia S.p.A. Nel dichiarare non luogo a provvedere va quindi disposto che la società provveda a cancellare i dati della ricorrente entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2002. Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni, non avendo la legge n. 675 attribuito competenze al riguardo a questa Autorità. Linammissibilità non pregiudica il diritto della ricorrente di proporre tale richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, davanti allautorità giudiziaria ordinaria, anche in relazione agli esiti delleventuale procedimento penale, nonché di esercitare i diritti di cui allart. 13 della citata legge nei confronti dellagente su indicazione del quale il servizio oggetto di contestazione è stato avviato. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione; b) inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni. Roma, 8 maggio 2002
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