| Garante per la protezione     dei dati personali La semplice conoscibilità di fatto di un indirizzo di posta elettronica non legittima il titolare del trattamento (nel caso di specie un operatore commerciale) ad inviare messaggi promozionali in assenza del preventivo consenso dell'interessato. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini nei confronti di Consulting Web s.r.l.; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Linteressato, destinatario di un messaggio di posta elettronica non richiesto con il quale veniva proposto un servizio di hosting in relazione ad un dominio web, lamenta di non aver ricevuto riscontro da Consulting Web s.r.l. ad una istanza proposta ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto allulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano da parte di tale società, contestando linvio non consensuale di messaggi di posta elettronica. A tal fine linteressato aveva anche chiesto di conoscere lorigine dei dati personali che lo riguardano, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e "delleventuale autorizzazione con la quale" questa Autorità aveva eventualmente permesso alla società di effettuare il trattamento dei dati, nonché di venire a conoscenza delleventuale consenso espresso ai fini della loro comunicazione a terzi. Linteressato ha quindi presentato ricorso al Garante ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo un ristoro per le spese sostenute e il risarcimento del danno morale subito. Allinvito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 febbraio u.s., Consulting Web s.r.l. ha risposto con un fax in data 28 febbraio 2002 nel quale ha precisato che: - allinterno della società non esisterebbe un responsabile del trattamento dei dati personali; - la società "opera nel settore Internet" e che "comunque può capitare che vengano inviate e-mail promozionali"; - lindirizzo di posta elettronica dellinteressato sarebbe stato acquisito da una società che "opera nel settore marketing" e successivamente cancellato dalle liste della società. Con nota del 6 marzo u.s. il Garante ha chiesto ulteriori informazioni al titolare del trattamento, ai sensi dellart. 29, comma 4 della legge n. 675/1996, chiedendo di specificare gli estremi identificativi della società da cui sarebbero stati acquisiti i dati dellinteressato utilizzati per linvio di messaggi promozionali a mezzo di posta elettronica. Con nota del 7 marzo u.s. il titolare ha risposto indicando gli estremi identificativi di una società. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sullutilizzo di un indirizzo di posta elettronica dellinteressato per linvio di un messaggio promozionale non richiesto. Nella fattispecie, analogamente a quanto rilevato in un altro caso esaminato da questa Autorità (provv. dell11 gennaio 2001, in Bollettino del Garante n. 16, p. 39), lindirizzo di posta elettronica del ricorrente non risulta provenire da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e contenenti dati che possono essere quindi utilizzati, sia pure sulla base di unidonea informativa, in mancanza di una manifestazione positiva di consenso degli interessati (art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996). La società resistente si è limitata ad indicare lasserita origine dei dati (che sarebbero stati acquisiti da Labels Internet Services), ma non ha fornito alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato un consenso per linvio della e-mail contenente unofferta di hosting per un dominio web, oppure operasse uno degli altri presupposti del trattamento equipollenti al consenso, elencati nel citato art. 12 della legge n. 675. Deve quindi ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta lutilizzazione dei dati che lo riguardano, in applicazione della legge n. 675/1996 in relazione allart. 10, comma 2, del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171, nonché dellinvocato art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza, il quale vieta limpiego della posta elettronica da parte di un fornitore senza il consenso preventivo del consumatore in relazione a determinate finalità tra cui rientrano quelle perseguite nel caso di specie. Il ricorrente ha formulato le proprie richieste ai sensi dellart. 13 anche come diffida alleventuale, ulteriore trattamento dei dati comunque in possesso della società (la quale asserisce peraltro di aver da ultimo cancellato il nominativo del ricorrente "dalle proprie liste") e per questo aspetto il ricorso va pertanto accolto ordinando alla società resistente di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati personali relativi allinteressato e, in particolare, all indirizzo di posta elettronica, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi degli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996. I presupposti per lapplicazione di eventuali sanzioni e la liceità e correttezza del complessivo trattamento di dati effettuato verranno altresì verificati nellambito di un autonomo procedimento che sarà attivato dufficio dal Garante ai sensi dellart. 31, comma 1, lett. b), della citata legge. Deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per la parte riguardante la richiesta di venire a conoscenza del responsabile del trattamento (la società titolare del trattamento ha infatti precisato di non averlo designato) e la richiesta di conoscere lorigine dei dati (comunicata allinteressato). Deve essere infine dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste dellinteressato volte a conoscere leventuale "autorizzazione" del Garante -che risulta invero non prevista dalla legge nel caso di specie- rilasciata per lo svolgimento del trattamento in questione (trattasi infatti di richiesta che, in base al citato art. 13, non può essere specificamente formulata ai sensi di tale disposizione nel modo prospettato dal ricorrente), nonché ad ottenere il risarcimento del danno morale (istanza, questultima, che non può essere prospettata a questa Autorità, la quale non è competente al riguardo). Considerata infine la mancanza di un tempestivo e idoneo riscontro alle richieste precedentemente avanzate dallinteressato ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico di Consulting Web s.r.l. lammontare delle spese del presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250,00 (di cui euro 25,82 per i diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: - dichiara parzialmente fondato il ricorso per quanto riguarda la richiesta relativa alle modalità di ulteriore utilizzo dei dati relativi al ricorrente e, per leffetto, ai sensi dellart. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, ordina a Consulting Web s.r.l. di cessare il comportamento illegittimo e di astenersi con effetto immediato da ogni ulteriore trattamento dei dati personali relativi al ricorrente in difformità da quanto indicato in motivazione; - dichiara ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e lorigine dei dati personali; - dichiara inammissibili le richieste dellinteressato relative agli estremi delleventuale autorizzazione del Garante e al risarcimento del danno morale, nei termini di cui in motivazione; - determina ai sensi dellart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25,82 per i diritti di segreteria, lammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Consulting Web s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 20 marzo 2002
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