Garante per la protezione
    dei dati personali


La diffusione delle sedute comunali da parte di un'emittente deve ritenersi in generale consentita. Il regolamento può prevedere limiti. Non è però ammesso circoscrivere all'ambito comunale la diffusione delle immagini e precludere commenti del giornalista

OGGETTO: Risposta al quesito concernente la diffusione delle immagini riprese durante le sedute consiliari

Con riferimento alla richiesta di parere del 27 settembre 2001 e del 12 febbraio 2002, si trasmette allegato alla presente nota un provvedimento con cui questa Autorità si è pronunciata in merito al quesito posto da codesta Amministrazione. Ad ulteriore chiarimento delle considerazioni contenute nel provvedimento allegato, si ritiene opportuno aggiungere quanto segue.

L'art. 27 della legge 31 dicembre 1966, n.675 prevede che i soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati. Ciò, purché esista una norma di legge o di regolamento che lo consenta. Occorre altresì ricordate che l'art. 8 del d.lgs. 135/99 consente alle pubbliche amministrazioni di trattare taluni dati di carattere sensibile (quali ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri nell'ambito delle sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando comunque quanto previsto dall'art. 23 comma 4, della legge n. 675/96 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Al riguardo, occorre ricordare che gli articoli 10 e 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale. Con specifico riferimento alle sedute consiliari, l'art. 38 citato rinvia al regolamento ivi previsto per l'introduzione di eventuali limiti al regime di pubblicità sopra descritto.

Il regolamento ora citato può dunque costituire ad avviso di questa Autorità la sede idonea a disciplinare le modalità e i limiti di pubblicità delle sedute consiliari, ivi comprese le eventuali riprese televisive.

Pertanto, tale fonte normativa, da una parte, potrebbe rendere esplicito quanto già richiamato dal Garante nel provvedimento qui allegato, ed in particolare l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini (precisando eventualmente anche i tempi e le modalità di programmazione dei servizi), nonché degli altri elementi previsti dall'art 10 della legge 675. E, dall'altra, potrebbe specificare le ipotesi in cui si renda eventualmente necessario limitare le riprese o indicare le procedure attraverso cui tale limitazione possa essere volta a volta decisa. Ciò, al fine di assicurare, con riferimento ad alcune informazioni particolarmente "delicate", la riservatezza dei soggetti presenti alla seduta, eventualmente anche fra il pubblico, o che siano oggetto del relativo dibattito.

La diffusione delle immagini delle sedute comunali da parte della televisione locale deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dall'art 25 della legge 675 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Non appare invece conforme alla normativa citata il fatto che la diffusione delle immagini sia limitata esclusivamente all'ambito comunale. Nel caso in cui, infatti, il Comune non abbia escluso la loro diffusione sulla base del regolamento di cui sopra, non risulta giustificata tale limitazione del diritto di cronaca. Diritto, questo, invece salvaguardato dalle norme sulla protezione dei dati personali.

Né d'altra parte può ritenersi precluso al giornalista di esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione (al riguardo, si veda anche quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Codice deontologico sopra citato).

Infine, anche alla luce di quanto emerso dalle note pervenute all'Autorità, si deve comunque ricordare che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati - il Consiglio comunale o, eventualmente, anche i singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva locale, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari (si veda, in particolare l'art. 13 della legge 675/96 nonché l'art 17 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501).

Roma, 11 marzo 2002