| Garante per la protezione     dei dati personali Poiché la legge n. 675/1996 non attribuisce al Garante alcuna competenza sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito trattamento di dati personali, è inammissibile il ricorso avente ad oggetto tale richiesta, che dev'essere proposta dinanzi al giudice ordinario. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dalla sig.a Carla Ferrara nei confronti dellAssociazione italiana per la ricerca sul cancro; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: La ricorrente lamenta che lAssociazione italiana per la ricerca sul cancro non abbia fornito un completo riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996 e concernente laccesso ai dati personali detenuti dal predetto titolare del trattamento, nonché alla richiesta di conoscere lorigine dei dati stessi, la logica e le finalità del trattamento, con particolare riferimento allinvio di una "stampa promozionale" relativa ad una manifestazione promossa dallAssociazione medesima. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996, linteressata ha chiesto che il Garante ordini al titolare del trattamento di corrispondere alle richieste sopra citate "con eventuale cancellazione " dei dati stessi "in qualsiasi modo ottenuti ed utilizzati" e con il riconoscimento di "un adeguato risarcimento" per il loro uso. Allinvito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 gennaio 2002 ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, lAssociazione italiana per la ricerca sul cancro ha risposto con fax in data 9 gennaio 2002 nel quale ha precisato che il nominativo della ricorrente "non risulta presente" nellarchivio soci. Alla successiva richiesta di informazioni inoltrata da questa stessa Autorità in data 15 gennaio 2002, il predetto titolare del trattamento ha risposto con fax in data 16 gennaio 2002 nel quale, dopo aver ribadito quanto già comunicato, ha fornito precisazioni in ordine: - alla logica e alle finalità delliniziativa promozionale in questione; - allorigine dei dati personali dellinteressata, che sarebbero stati "ricavati dagli elenchi telefonici delle città interessate a cura dellorganizzazione" preposta al trattamento; - alla volontà di predisporre opportuni accorgimenti per evitare eventuali ed ulteriori invii di messaggi promozionali alla ricorrente. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sullaccesso ai dati personali dellinteressata (nonché sulla richiesta di conoscere lorigine dei dati, la logica e le finalità del trattamento), detenuti da una associazione e utilizzati per lo svolgimento di attività promozionali. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte riguardante la richiesta di risarcimento degli asseriti danni subiti per effetto del trattamento dei dati. Si tratta infatti di istanza per la quale la legge n. 675 non ha attribuito competenza a questa Autorità e che potrà essere eventualmente proposta dinanzi allautorità giudiziaria. Va preso atto poi delle dichiarazioni dellassociazione di non detenere dati relativi allinteressata nellarchivio soci. Su questa base deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, in relazione alle richieste dellinteressata di conoscere i propri dati personali, la loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, nonché di cancellarli, avendo lAssociazione italiana per la ricerca sul cancro provveduto a comunicare alla ricorrente sufficienti informazioni al riguardo, anche per quanto riguarda la manifestata volontà di predisporre accorgimenti tecnici affinché linteressata non riceva ulteriori messaggi promozionali. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: - dichiara inammissibile listanza volta a ottenere il risarcimento dei danni; - dichiara non luogo a provvedere ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alla richiesta dellinteressata di avere accesso ai propri dati personali, di conoscerne lorigine, nonché la logica e le finalità del trattamento, nonché di cancellarli. Roma, 24 gennaio 2002
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