Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso pervenuto al Garante il 17 settembre 2001 presentato dal signor Maurizio Testa nei confronti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Bergamo;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 10984 del 21 settembre 2001 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

Considerato che il ricorrente con fax in data 9 dicembre 2001 ha dichiarato di non voler procedere alla regolarizzazione, segnalando peraltro di avere inviato in data 8/10/2001 una "richiesta di autorizzazione e parere" in ordine alla medesima questione che era stata inizialmente prospettata con il ricorso;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

- l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 31 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli