Garante per la protezione
    dei dati personali


La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 comporta una declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso pervenuto al Garante il 26 aprile 2001 presentato dal signor Mauro Stuffo, selettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio De Filippis in Sondrio;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 5318 del 4 maggio 2001 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

Considerato che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

- l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 24 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli