| Garante per la protezione     dei dati personali La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 comporta una declaratoria di inammissibilità. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il ricorso pervenuto al Garante il 26 aprile 2001 presentato dal signor Mauro Stuffo, selettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio De Filippis in Sondrio; Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 5318 del 4 maggio 2001 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso; Considerato che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; DICHIARA: - l'inammissibilità del ricorso. Roma, 24 settembre 2001
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