Garante per la protezione
    dei dati personali


Nel caso in cui il riscontro alle richieste dell'interessato sia successivo all'invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso presentato dalla sig.a Silvia Brilli, nei confronti di Fiditalia S.p.A, in relazione alla mancata risposta alla richiesta, formulata ai sensi della legge n. 675/1996, volta a conoscere i dati personali detenuti da tale società;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 7905/16729 dell'11/7/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessata, comunicando alla stessa i dati personali richiesti e inviando contestualmente all'Ufficio del Garante copia della comunicazione;

Viste le note di risposta in data 20 e 27 luglio 2001 con le quali il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell'interessata, fornendo copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti;

Vista la nota di replica della ricorrente in data 4 settembre 2001 con la quale la stessa ha chiesto a questa Autorità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso "a seguito di trattative fruttuosamente intercorse con la controparte per accertare il concreto svolgimento dei fatti e dirimere la controversia" ;

Ritenuta, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

Ritenuto congruo determinare, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico di Fiditalia S.p.A, in ragione del non tempestivo riscontro fornito all'istanza dell'interessata presentata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 22 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il Prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

- dichiara, ai sensi dell' art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina ai sensi dell'art. 2¡, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/199, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 17 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli