Garante per la protezione
    dei dati personali


Qualora il riscontro alle richieste dell'interessato sia successivo all'invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di POCSI, Computer Science Technology S.r.l., in relazione al mancato riscontro all'istanza con la quale l'interessato aveva chiesto di accedere a determinati dati personali detenuti dalla società;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 8614 del 18 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all'Ufficio del Garante copia della comunicazione;

Vista la nota di risposta in data 26 luglio 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell'interessato, fornendo copia dei documenti richiesti, contenenti i dati personali dello stesso;

Vista la nota di replica del ricorrente in data 30 luglio 2001 con la quale lo stesso ha confermato che la società POCSI ha fornito i documenti richiesti;

Ritenuta, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

Ritenuto congruo determinare, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico di POCSI Computer Science Technology S.r.l. in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell'interessato;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli