| Garante per la protezione     dei dati personali Nell'aggiornamento delle regole tecniche sui documenti informatici devono essere espunte le norme che hanno, invece, natura sostanziale o che assumono un valore sostanzialmente precettivo per effetto della loro formulazione. Rimangono da attuare alcune previsioni contenute nella direttiva 1999/93/CE relativa al quadro comunitario sulle firme elettroniche sull'uso di pseudonimi. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica del 24 maggio 2001 con la quale è stato chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di d.P.C.M. di aggiornamento delle regole tecniche concernenti i documenti informatici; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; OSSERVA: La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di d.P.C.M. di aggiornamento delle regole tecniche concernenti la formazione ed altre operazioni relative ai documenti informatici, già contenute nel d.P.C.M. 8 febbraio 1999. Il Garante valuta positivamente la circostanza che le disposizioni in materia di documenti informatici siano aggiornate in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, come del resto previsto dall'articolo 8, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Questa Autorità osserva, però, che varie disposizioni dello schema trasmesso, in parte già contenute nel sostituendo decreto, recano norme di natura sostanziale o che assumono un valore sostanzialmente precettivo per effetto della loro formulazione, che non dovrebbero essere ricomprese fra le mere "regole tecniche" oggetto del presente schema (si vedano, fra le altre, la disposizione che stabilisce requisiti di onorabilità dei certificatori - art. 45 - o che riguarda la validità del documento informatico - art. 53 - come pure la previsione di "modalità di esecuzione" di una disposizione sui requisiti dei certificatori mediante circolare - art. 14, comma 3). Non si vuole disconoscere l'utilità di un sistema di regole tecniche, omogenee e flessibili. Occorre tuttavia sottolineare l'esigenza che tale disciplina di carattere meramente tecnico sia tenuta distinta dalle disposizioni a carattere normativo, primario o regolamentare, la cui sede naturale è, semmai, il noto testo unico in materia di documentazione amministrativa. Si invita, pertanto, a tener conto di questa osservazione in riferimento al complessivo tenore del provvedimento. Quanto alle singole disposizioni dello schema il Garante osserva:
Si prega, infine, di menzionare nel preambolo lavvenuta consultazione del Garante. TUTTO CIò PREMESSO IL GARANTE:
Roma, 14 giugno 2001
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