| Garante per la protezione     dei dati personali La possibilità di rilasciare copia integra/e di estratti degli atti di stato civile è condizionata alla formulazione di una "espressa richiesta, la quale deve essere previamente autorizzata dal Procuratore del/a Repubblica", secondo quanto disposto dall'art. 185 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile. Roma, 29 marzo 1999 OGGETTO: autorizzazione alla richiesta di estratti di certificati di matrimonio La S.V. ha inoltrato via fax, in data (....), una nota con la quale richiede al Garante "l'autorizzazione alla richiesta di estratti di certificati di matrimonio", allo scopo di accertare il regime patrimoniale esistente fra due soggetti esecutati ed i rispettivi coniugi. Al riguardo questa Autorità evidenzia innanzitutto di non essere titolare, ai sensi della legge n. 675/1996, di nessun potere di autorizzazione in merito. Il Garante, peraltro, già da tempo si è pronunciato sul rapporto fra atti dello stato civile e normativa sulla protezione dei dati personali. Nell'allegare copia di un provvedimento in merito, questa Autorità rammenta che la possibilità di rilasciare copia integrale di estratti degli atti di stato civile è condizionata alla formulazione di una espressa richiesta, la quale deve essere previamente autorizzata dal Procuratore della Repubblica secondo quanto disposto dall'art. 185 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile. IL PRESIDENTE |