Garante per la protezione
    dei dati personali


La legge n. 675/1996 non ostacola la comunicazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali - ed equiparati - per reati contro l'Amministrazione o che comportano pene accessorie quali l'interdizione dai pubblici uffici.

Roma, 18 marzo 1999        

Regione Siciliana        
Presidenza        
Direzione generale del personale        
e dei servizi generali        
Gruppo I - Personale della Regione        
PALERMO        

OGGETTO: inchiesta sulla dirigenza dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e/o vigilati dalla Regione. Richiesta informazioni e documentazione della commissione regionale istituita ai sensi della l.r. 14 gennaio 1991, n. 4.

Il Garante ha esaminato con attenzione il quesito formulato, constatando che la legge n. 675/1996 non ostacola la comunicazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali - ed equiparati - per reati contro l'Amministrazione o che comportano pene accessorie quali l'interdizione dai pubblici uffici.

L'art. 27, comma 2, della legge n. 675 considera lecito lo scambio di dati tra soggetti pubblici. in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda.

Questa disposizione va collegata all'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, la quale demanda precisi compiti alla predetta Commissione e crea nei confronti degli organi dell'Amministrazione regionale e degli enti locali siciliani - o sottoposti alla vigilanza della Regione - l'obbligo di collaborare con la Commissione e di ottemperare alle sue richieste; pone, inoltre, a carico degli amministratori pubblici e dei predetti enti l'obbligo di "ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla stessa ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti".

In questo quadro può certamente rientrare anche la comunicazione alla Commissione dei predetti dati, comunicazione che non richiede allo stato, il rilascio di un'autorizzazione del Garante.

Si ricorda, peraltro, che per alcuni dei dati giudiziari ai quali si è fatto riferimento, in attuazione del combinato disposto degli artt. 24 e 41, comma 5, della legge 675, saranno previste entro l'8 maggio 1999 alcune garanzie aggiuntive per ciò che riguarda il loro trattamento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE