| Garante per la protezione     dei dati personali Roma, 20 gennaio 1999 OGGETTO: comunicabilità ai visitatori di informazioni relative ai pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere Codesta azienda ospedaliera ha chiesto il parere del Garante in ordine all'applicazione delle disposizioni della legge n.675/1966 rispetto alla comunicabilità ai visitatori di informazioni relative ai pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere. In particolare è stato chiesto se la semplice indicazione del reparto di degenza, consistendo in notizie utili a rivelare lo stato di salute e configurando in tal modo un trattamento di dati sensibili, vada a realizzare una violazione della legge sulla protezione dei dati personali in assenza del preventivo consenso scritto del paziente. Su tale questione il Garante ha già avuto modo di esprimersi chiarendo innanzitutto che l'attuale fase è regolata da una norma transitoria (articolo 41, comma 5, ulteriormente modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n.389/1998) che consente ai soggetti pubblici di proseguire il trattamento di dati sensibili fino all'8 maggio 1999, previa apposita comunicazione al Garante, anche in assenza delle condizioni indicate dall'articolo 22, comma 3, della legge 675/1996 (espressa disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite). Inoltre è da evidenziare che il servizio sanitario pubblico di norma prevede, entro determinati orari e con precise modalità, la possibilità di viste da parte di parenti, conoscenti ed organismi di volontariato. Tali disposizioni sono rinvenibili anche nella "carta dei servizi pubblici sanitari", che considera solo eccezione che il degente possa chiedere che la sua presenza non venga resa nota (articolo 41, quinto comma, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 389/1998). Si osserva da ultimo che la legge 6 ottobre 1998, n.344, nel rinnovare la delega già contenuta nella legge n.676/1999, consentirà di completare l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.97(5) del 13 febbraio 1997 permettendo, in tale occasione, l'innesto di eventuali, ulteriori, forme di semplificazione nel rispetto dell'elevato livello di garanzia che presuppongono le informazioni sulla salute. IL PRESIDENTE |