| Garante per la protezione     dei dati personali La denominazione delle parti interessate nei bollettini periodici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è in termini generali giustificata e rispettosa del principio di pertinenza di cui all'art. 9 della legge n. 675/1996. Roma li, 19 dicembre 1998 OGGETTO: Intimazione del CODACONS all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; richiesta di parere. E' pervenuta una richiesta di parere da parte di codesto Dipartimento in ordine all'istanza presentata dal CODACONS nei confronti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e concernente la richiesta di inserire nei provvedimenti definitivi adottati dalla medesima Autorità (pubblicati nei bollettini periodici) la denominazione dell'associazione dei consumatori che ha segnalato gli atti di pubblicità ingannevole, secondo la procedura di cui all'art. 7 del d.lg. 25/1/1992 n. 74. Ciò in quanto il CODACONS ha sostenuto che l'omissione di tali indicazioni nominative costituirebbe un ostacolo alla "promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti" (art. 1, comma 2, lettera f), legge 30/7/1998, n. 281). Il Garante osserva preliminarmente che compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato determinare le caratteristiche formali dei provvedimenti da essa adottati, nel rispetto delle norme di riferimento e nell'esercizio della propria potestà di autoorganizzazione. Per quanto riguarda il rapporto tra la pubblicazione di tali provvedimenti e la normativa sulla protezione dei dati personali, il Garante richiama l'attenzione sui seguenti aspetti: 1) in via generale, la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici nei confronti di privati (ipotesi che si verifica anche con la pubblicazione di atti e provvedimenti nei bollettini) è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996); 2) la legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prevede l'obbligo di pubblicare le decisioni adottate in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di divieto di operazioni di concentrazione (art. 26, legge 10 ottobre 1990, n. 287); 3) il d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74 ha attribuito alla medesima Autorità il potere di inibire gli atti di pubblicità ingannevole. In base alla normativa di riferimento non vi è dubbio sulla possibilità di rendere pubbliche tali decisioni. L'art. 16 del d.PR. 10 ottobre 1996, n. 627 (recante norme sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole) ha stabilito che il provvedimento finale dell'Autorità debba essere pubblicato nel bollettino di cui al citato art. 26 della legge n. 287. L'art. 7, comma 6, del d.lg. n. 74/1992 ha previsto poi una forma ulteriore di pubblicità della decisione che può essere disposta dall'Autorità, anche per estratto, come prescrizione accessoria di una decisione di accoglimento. Le decisioni dell'Autorità vanno, quindi, rese pubbliche. L'indicazione delle parti interessate (e, fra queste, delle associazioni promotrici dei procedimenti inibitori) è in termini generali giustificata e rispettosa del principio di pertinenza di cui all'art. 9 della legge n. 675/1996. E' possibile peraltro che in determinate circostanze l'Autorità ritenga inopportuna la divulgazione della denominazione o delle generalità della parte "denunciante", ad esempio per non esporla a ritorsioni. Una richiesta in tal senso potrebbe provenire dalla stessa parte interessata. L'equilibrio tra le diverse esigenze connesse a tale pubblicazione potrebbe essere peraltro disciplinato nel regolamento di organizzazione dell'Autorità (in questo senso ha provveduto il regolamento sull'ufficio del Garante, non ancora pubblicato, che all'art. 22 prevede la possibilità per questa Autorità, anche a richiesta dell'interessato, di omettere gli elementi identificativi di quest'ultimo, ma anche, per altro verso, l'art. 13 del d.PR. n. 217/1998, relativo ad alcune procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). Per i trattamenti di dati da parte delle pubbliche amministrazioni (come l'Autorità) il consenso dell'associazione denunciante non deve essere raccolto, in quanto la legge n. 675/1996 ha individuato altrove i presupposti che possono rendere lecito il trattamento dei dati, collegandolo in modo preciso allo svolgimento di funzioni istituzionali e al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati (artt. 9, 22, comma 3, e 27). In conclusione, le suesposte considerazioni permettono di risolvere positivamente il dubbio circa la facoltà dell'Autorità di includere la denominazione dell'associazione denunciante nel provvedimento inibitorio dell'Autorità stessa, soggetto a pubblicazione, facoltà che può essere discrezionalmente esercitata anche alla luce del ruolo che l'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 281/1998 nserva all'associazionismo tra i consumatori e gli utenti. IL PRESIDENTE |