Garante per la protezione
    dei dati personali


La mancata consultazione del Garante da parte del governo, ove prevista come obbligatoria (art. 31, comma 2 legge n. 675/1996), determina un vizio nella procedura di adozione dei provvedimenti, che dovrà essere segnalata al Parlamento nel rapporto annuale, nonché alle istituzioni comunitarie.

Roma, 19 dicembre 1998        

On. Edo Ronchi        
Ministro dell'ambiente        
Piazza Venezia, 11        
00187 Roma        

OGGETTO: Decreto 4 agosto 1998, n. 372, "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti".

Con il decreto in oggetto sono state adottate disposizioni per la riorganizzazione del catasto dei rifiuti che prevedono diversi trattamenti di informazioni, anche per via telematica, nonché l'istituzione di una banca dati delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dai soggetti che effettuano la raccolta e la gestione dei rifiuti.

Questi trattamenti riguardano anche informazioni di natura personale riferite a persone fisiche e giuridiche la cui utilizzazione è disciplinata dalla legge n. 675/1996.

Tale legge prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro debbano consultare il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge stessa (art. 31, comma 2).

Spiace constatare che questa consultazione non sia avvenuta nel caso di specie.

Il Garante auspica una maggiore collaborazione sul piano istituzionale, anche per evitare i vizi derivanti dalla mancata consultazione, e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed utile apporto.

IL PRESIDENTE