| Garante per la protezione     dei dati personali La cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati sono dovute nel solo caso in cui i dati sono trattati in violazione di legge. Roma, 12 ottobre 1998 OGGETTO: Esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti delle "centrali rischi". Si fa riferimento alla lettera con cui si chiede quale posizione deve assumere una "centrale rischi privata" nei confronti dei soggetti che chiedono la cancellazione dei loro dati personali ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996. Com'è noto, la legge sulla protezione dei dati personali riconosce all'interessato una serie di diritti tra cui figura quello di chiedere al titolare o al responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la cancellazione, il blocco, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, oppure, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inesatti o incompleti. Tali diritti trovano un limite nell'art. 14 della legge n. 675/1996, che prende in considerazione i trattamenti effettuati in applicazione della c.d. normativa antiriciclaggio e antiracket, oppure dalle commissioni parlamentari d'inchiesta, nonché dai "soggetti pubblici" che in base ad una "espressa disposizione di legge" trattano dati per finalità di tutela della politica monetaria e valutaria, del sistema dei pagamenti, del controllo degli intermediari, dei mercati creditizi e finanziari e della loro stabilità (art. 14, comma 1, lett. d)). La citata lettera d) non può essere quindi applicata dai soggetti privati come le c.d. "centrali rischi private" che offrono un servizio d'informazione indirizzato principalmente verso gruppi bancari o creditizi. Allo stato della legislazione vigente, è pertanto necessario che la Vs. società permetta agli interessati di esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996. Per quanto riguarda il riscontro da fornire alle richieste di esercizio di tali diritti, occorre distinguere a seconda dei casi, dovendosi tener conto, ad esempio, che la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati sono dovute nel solo caso in cui i dati sono trattati in violazione di legge, anche in riferimento alla sussistenza di motivi determinati e legittimi per la loro conservazione. L'opposizione anche parziale al trattamento, invece, non presuppone una tale violazione e può essere fatta valere sia per "motivi legittimi" derivanti da situazioni o profili specifici rappresentati dal richiedente, sia nei confronti dei trattamenti di dati aventi le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettera e). Per correttezza nei confronti degli utenti e a garanzia della propria professionalità, la Vs. Società potrebbe inserire nella propria banca dati una avvertenza generale volta a ricordare che la stessa non contiene le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione. Peraltro, queste prime indicazioni di carattere generale devono essere valutate tenendo conto della più ampia riflessione in corso sulla tutela della riservatezza nel settore creditizio e sulle attività di rilevazione dei rischi, riflessione che riguarda anche i problemi derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 675/1996. Tale riflessione potrà essere proficuamente proseguita in occasione della predisposizione da parte del Governo dei decreti delegati già previsti dalla legge n. 676/1996, poiché la delega contenuta in quest'ultima è stata rinnovata da un provvedimento legislativo approvato definitivamente nei giorni scorsi. IL PRESIDENTE |