| Garante per la protezione     dei dati personali Le ipotesi di cessazione del trattamento previste dall'art. 16 della legge n. 675/1996 riguardano i casi in cui il titolare intenda interrompere in via definitiva, per qualsiasi causa, l'intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento di dati personali Roma, 3 settembre 1998 OGGETTO: Notificazione della cessazione del trattamento (art. 16 legge n. 675/1996). La Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha inviato due note a questa Autorità con le quali intendeva notificare la cessazione del trattamento dei dati relativi a crediti vantati verso clienti morosi che sarebbero stati ceduti pro soluto ad un'altra società. Ciò premesso, occorre anzitutto far presente che le notificazioni (sia ordinaria, sia semplificata, sia della cessazione del trattamento) devono essere effettuate utilizzando l'apposito modello su supporto cartaceo o informatico, predisposto da questa Autorità. Bisogna inoltre precisare che le ipotesi di cessazione del trattamento previste dal predetto art. 16 della legge n. 675/1996 riguardano i casi in cui il titolare intenda interrompere in via definitiva, per qualsiasi causa, l'intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento di dati personali. Quindi, come già chiarito nel citato modello di notificazione (cfr. riquadro e)), non è necessario effettuare una notifica al Garante qualora il titolare sopprima un singolo archivio o una sua parte, ovvero elimini taluni dati e tuttavia prosegua la complessiva attività di trattamento di dati personali. Ciò in quanto tale operazione corrisponde, di per sé, non tanto ad un'effettiva e completa cessazione del trattamento di dati connesso alle attività della società, quanto ad una parziale eliminazione delle informazioni personali la cui conservazione sia ritenuta ormai inutile ai fini dell'attività dell'ente. Alle conclusioni poc'anzi enunciate deve pervenirsi, in linea generale, anche quando il titolare cessi di trattare alcune categorie di dati. Un discorso a parte può meritare il caso in cui alla cessione dei dati consegua la definitiva interruzione di un complessivo trattamento avente una sua specificità e che sia stato impostato dalla società con modalità assolutamente distinte ed autonome rispetto ad altre attività informative destinate a proseguire. In ogni altra ipotesi, laddove la cessione dei dati comporti il mutamento di uno o più degli elementi fondamentali del trattamento di dati personali (ad esempio, delle finalità, delle modalità, del luogo di custodia dei dati, ecc.), la società potrà semmai valutare l'esigenza di procedere ad una modifica della notificazione inviata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 675/1996. IL PRESIDENTE |