Garante per la protezione
    dei dati personali


L'ufficiale d'anagrafe non deve richiedere il consenso degli interessati per rilasciare certificati a norma di legge.

Comune di Verzegnis (UD)                

e p.c.                

Prefettura di Udine                

OGGETTO: richiesta di parere in ordine alla legge 675/1996

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Comune il 20 aprile u. s. e relativo agli obblighi dell'ufficiale d'anagrafe nei confronti delle richieste - provenienti da terzi - di conoscere dati personali di cittadini che abbiano manifestato contrarietà alla comunicazione dei propri dati. senza una loro espressa "autorizzazione".

Al riguardo si osserva che il trattamento dei dati personali da parte di un soggetto pubblico (nella specie il comune) è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo il disposto dell'art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996.

I trattamenti usualmente svolti dall'ufficio anagrafe si collocano senza dubbio in questa cornice normativa e non necessitano del consenso dell'interessato che è richiesto dall'art. 11 della legge solo per i trattamenti di dati personali effettuati da privati o da enti pubblici economici e non anche per quelli effettuati da soggetti pubblici.

La richiesta del signor Michelutti di condizionare ad una propria preventiva autorizzazione il trattamento dei suoi dati anagrafici non appare quindi fondata.

Resta ferma l'esigenza che il comune tratti i dati anagrafici attenendosi all'apposita normativa in materia (che il Garante ha già diffusamente preso in esame nei provvedimenti che ad ogni buon fine si allegano in copia) in base alla quale, a titolo di esempio, chiunque, fatte salve le limitazioni di legge, può richiedere certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe.

IL PRESIDENTE