Garante per la protezione
    dei dati personali


Il Garante precisa che i casi di esclusione del consenso previsti dall'art. 12 della legge n. 675/1996 non riguardano i dati sensibili.

Roma, 29 maggio 1998                

All'AVIS                
Sede Nazionale                
Via Livigno, 3                
20158 Milano                

OGGETTO: quesito concernente l'applicazione della legge n. 675/1996.

Codesta associazione ha chiesto di conoscere se nei propri confronti sia applicabile 1'esenzione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996.

Al riguardo, si osserva che le schede relative ai donatori di sangue recano alcuni dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati. Per tali dati il trattamento può avvenire solo con il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante qualora a trattare i dati siano privati ed enti pubblici economici (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), ovvero sulla base di una puntuale disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico eseguite, qualora i titolari che trattano i dati siano soggetti pubblici (art. 22, comma 3 legge n. 675/1996).

L'esenzione prevista dal citato art. 12, 1° comma, lett. a) non riguarda i dati sensibili; nel caso specifico l'AVIS deve quindi acquisire il consenso scritto dell'interessato nonché la preventiva autorizzazione di questa Autorità che è stata peraltro rilasciata già con il provvedimento generale n. 2/1997, che si allega in copia.

Si precisa peraltro che il consenso deve riguardare specificamente il trattamento dei dati personali e deve essere preceduto da un'informativa all'interessato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Non è pertanto da considerarsi valido, per tale finalità, il consenso prestato ai sensi degli artt. 26 e 28 del d.m. 15 gennaio 1991.

Il Garante resta a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

IL PRESIDENTE