| Garante per la protezione     dei dati personali Roma 29 Maggio 1998 OGGETTO: comunicazione di dati personali ai consiglieri comunali. L'A.M.A., Azienda Municipale Ambiente, avente sede in Roma, ha chiesto di conoscere se è possibile comunicare i nominativi dei dipendenti preposti alle proprie sedi territoriali ad un consigliere del Comune che ne ha fatto richiesta. Giova premettere che le aziende speciali, enti strumentali dell'ente locale, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale (art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142), hanno, secondo giurisprudenza, natura di enti pubblici economici (Cassazione Civile - Sez. Unite, sent. n. 5085 del 6 giugno 1997; Corte dei Conti - sez. giur. Reg. Sic., sent. N. 30 del 20 febbraio 1996). La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in materia di protezione dei dati personali, prevede un regime particolare per i soggetti pubblici, ma distingue a parie la disciplina applicabile agli enti pubblici economici che sono assoggettati al medesimo regime "ordinario" previsto per i soggetti privati che trattano dati personali. Di conseguenza la natura di ente pubblico economico dell'A.M.A. non consente di applicare, il diverso regime previsto dalla legge n. 675/1996 per il trattamento da parte di soggetti pubblici. Ciò premesso, si osserva che la richiesta di dati formulata nei confronti di privati o di enti pubblici economici ricade nella previsione dell'articolo 20 della legge n. 675/1996; tale norma disciplina la comunicazione di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, e prevede che debba essere richiesto il consenso degli interessati a meno che si verta in una delle altre ipotesi equipollenti al consenso, indicate nel comma 1 del medesimo articolo. In particolare, va segnalato che la previsione del citato articolo 20, primo comma, lettera c) esime i soggetti privati e gli enti pubblici economici dal richiedere il consenso dell'interessato nel caso in cui il trattamento sia effettuato per adempiere ad una disposizione contenuta in una legge, in una norma comunitaria o in un regolamento. Nel caso di specie, occorre rilevare che la citata legge n. 142/1990, all'articolo 31, comma 5, dispone espressamente che "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati da/la legge." Nonostante la qualità di ente pubblico economico, l'A.M.A. va ritenuta comunque un ente strumentale del comune per la gestione di servizi pubblici (ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge n. 142/1990, infatti, "l'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali."). Pertanto, la comunicazione dei dati richiesti dal consigliere comunale si configura, nel caso di specie, come un obbligo per l'A.M.A., e ciò alla luce della citata disposizione che conferisce al consigliere stesso un generale diritto di accesso ai dati contenuti negli archivi del comune, della provincia e delle loro aziende ed enti dipendenti. L'Azienda municipale non è pertanto tenuta ad acquisire il consenso degli interessati. Resta peraltro ferma la necessità che i dati siano acquisiti ed utilizzati dai consigliere comunale sul presupposto della loro utilità ai fini dell'effettivo espletamento del mandato, rispettando, comunque, eventuali ipotesi di segreto d'ufficio nei casi espressamente indicati dalle leggi. E' necessario, altresì, che i soggetti che permettono l'accesso ai dati (nel caso di specie, l'A.M.A.) o che ti utilizzano (il consigliere comunale) rispettino il principio di pertinenza stabilito dall'articolo 9 della legge n. 675/1996 in relazione alle notizie ed alle informazioni acquisite. IL PRESIDENTE |