| Garante per la protezione     dei dati personali Roma, 26 maggio 1998 OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili (art. 22, legge 675/1996). Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati "sensibili", si comunica che la legislazione vigente prevede l'autorizzazione del Garante unicamente nei confronti dei trattamenti effettuati da soggetti privati e da enti pubblici economici (art. 22, legge 675/1996). Le pubbliche amministrazioni possono continuare a trattare i dati "sensibili" sulla base di una semplice comunicazione al Garante quale quella già inviata (art. 41, comma 5). Ciò fino alla data del 8 novembre 1998, come stabilito dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135. Entro l'8 novembre p.v., per il trattamento dei dati sensibili della pubblica amministrazione saranno emanate alcune norme di rango legislativo che individueranno, come previsto dal citato art. 22, comma 3, i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Si fa presente, inoltre, che la notificazione presentata ai sensi della legge 675/1996 non può essere presa in considerazione, in quanto non è redatta secondo il modello approvato dal Garante di cui si allega copia sia su supporto informatico sia su versione cartacea. Il decreto legislativo n. 255/1997 ha previsto che i soggetti pubblici debbano notificare in forma semplificata il trattamento di dati "sensibili" e dei dati giudiziari di cui all'art. 24 della citata legge. L'eventuale nuova notificazione dovrà pervenire al Garante per la protezione dei dati personali, via della Chiesa Nuova 8, 00186 Roma, in plico raccomandato con avviso di ricevimento o mediante consegna a mani proprie. Al modello di notificazione debitamente compilato dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di lire 25.000 o 15.000 di diritti di segreteria, a seconda che si utilizzi il supporto cartaceo o quello informatico. IL PRESIDENTE |