Garante per la protezione
    dei dati personali


Anche in questa pronuncia il Garante ha fornito chiarimenti sull'esatta portata dell'art. 7, comma 5 ter, lett. g della legge n. 675/1996, precisando che nella nozione di piccolo imprenditore deve essere ricompresa anche la figura dell'artigiano e del soggetto che esercita l'impresa artigiana ai sensi della legge n. 443/1985.

Roma, 12 marzo 1998                

Alla Confartigianato                
Divisione Politica Legislativa                
Settore Legislativo                
Via S. Giovanni in Laterano, 152                
00184 Roma                

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti circa i casi di esonero dalla notifica dei trattamenti di cui all'art. 7, comma 5 ter della legge n. 675/1996.

Codesta Confederazione ha chiesto di conoscere se le imprese artigiane debbano notificare i trattamenti di dati personali o possano avvalersi degli esoneri previsti dall'art. 7 della legge n. 675/1996.

Il Garante, valutato il dibattito che è seguito all'approvazione della legge-quadro per l'artigianato (L. 8 agosto 1985, n. 443), osserva che l'esonero dall'obbligo di notificazione previsto per i piccoli imprenditori è stato introdotto dal legislatore delegato tenendo presente anche l'imprenditore artigiano.

La relazione di accompagnamento al decreto delegato n. 255/1997 reca un riferimento espresso agli artigiani e offre una sicura conferma della legittimità dell'interpretazione secondo cui la legge n. 675/1996, nel riferirsi ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, riguarda anche gli artigiani (menzionati in tale articolo) e i soggetti che in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 esercitano l'impresa artigiana.

In questa prospettiva, il modo con cui è articolato il registro delle imprese risulta privo di rilievo.

È appena il caso di osservare che l'interpretazione della disciplina sugli artigiani formulata in questa sede rileva ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di notificazione.

Si osserva infine che l'inclusione degli imprenditori artigiani nell'ambito di esonero dalla notificazione previsto dall'art. 7, comma 5-ter lett. g) in favore di piccoli imprenditori rende priva di rilievo l'analisi volta a verificare se l'imprenditore artigiano possa invocare l'applicazione dell'altra ipotesi di esonero prevista dalla lettera e) del medesimo comma (adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, assistenziali, ecc.), giacché l'esonero previsto dalla lettera g) ha effetto assorbente e risolve in via generale il problema sollevato con il quesito.

Il Garante renderà note le conclusioni raggiunte in merito alla questione prospettata e invita codesta Confederazione a contribuire ad assicurarne la massima diffusione nell'ambito della categoria interessata.

IL PRESIDENTE