La società che è stata affidatariadella gestione dei veicoli CANADAIR, impegnati nella lotta agliincendi boschivi è tenuta, anche in presenza della leggen. 675/1996, a trasmettere al Dipartimento della protezione civilei nominativi dei piloti impiegati in servizio in un determinatoperiodo di tempo anche senza il consenso dei piloti interessati.
Presidenza del Consiglio dei Ministri                
Dipartimento Protezione Civile                
OGGETTO: Richiesta di parere - nota ORG/1223740-12del 13/1/1998
Con la nota in oggetto, sono stati chiesti chiarimentisull'applicazione della legge n. 675 del 31/12/1996, con specificoriferimento alla richiesta di comunicazione di dati personaliinoltrata da codesto Dipartimento alla Società SISAM, affidatariadella gestione dei velivoli CANADAIR utilizzati nella lotta agliincendi boschivi.
In particolare, sono state sollevate perplessitàin ordine alla necessità, per la suddetta società,di ottenere il consenso degli interessati ai fini della trasmissionea codesto Dipartimento dei nominativi dei piloti impiegati neglianni 1996-1997 e dell' attività di volo effettuata da ciascunodi essi.
Al riguardo, si osserva che tale richiesta èformulata nei confronti di una società privata affidatariadel servizio in questione in virtù di contratto stipulatoil 20/6/1997, e che pertanto si ricade nella previsione dell'art.20 della legge n. 675/1996, che disciplina la comunicazione didati personali a pubbliche amministrazioni da parte di privati,e che richiede il consenso degli interessati a meno che si vertain una delle altre ipotesi indicate nel comma 1 del medesimo articolo.
Si segnala, in particolare, che la previsione dellalettera c) esime i soggetti privati dal richiedere il consensodell'interessato nel caso in cui il trattamento sia effettuatoin base ad una disposizione contenuta in una legge, nella normacomunitaria o in un regolamento, in base alla quale la comunicazionesia dovuta in adempimento di un obbligo previsto dalla disposizionestessa.
Nel caso di specie, la normativa di riferimento èposta dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione delServizio nazionale di protezione civile, nonché dal regolamentodisciplinante le ispezioni al Servizio stesso, approvato con D.P.R.30 gennaio 1993, n. 51.
Più in particolare, si osserva che l'art.6, comma 3, della legge n. 225/1992 prevede espressamente il generaleobbligo per le amministrazioni, per gli enti, per le istituzionie le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivicon informazioni utili al Servizio nazionale di protezione civile,di comunicare al Dipartimento in indirizzo i dati e le informazioniche siano da questo richiesti, con l'unico limite del segretodi Stato e delle informazioni attinenti all'ordine e alla sicurezzapubblica e alla repressione dei reati.
La comunicazione dei dati richiesti dal Dipartimentodi protezione civile per fini di controllo del servizio stessosi configura, dunque, come un obbligo per la SISAM alla luce dellacitata disposizione, la quale conferisce al Dipartimento un generalediritto di accesso ai dati contenuti negli archivi pubblici eprivati sul presupposto della loro utilità ai fini dellosvolgimento del servizio, e dunque anche per la verifica dellasua correttezza ed efficienza.
Ne consegne che la Società SISAM non deveacquisire il consenso degli interessati per 1a comunicazione alDipartimento dei dati loro inerenti, alla luce dell'art. 20 comma1, lett. c) della legge n. 675/1996.
Alla stessa conclusione si giunge, peraltro, anchein base all'esame delle disposizioni regolamentari che disciplinanoil servizio di protezione civile, e segnatamente del D.P.R. n.51/93 adottato in attuazione dell'art. 20 della legge 225/1992,che disciplina le ispezioni sugli atti e le verifiche delle procedureposte in essere e degli interventi di emergenza.
Il suddetto regolamento (art. 2) si applica sia agliinterventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di statodi emergenza o ad apposite ordinanze dispositive di interventi,sia agli interventi di emergenza o comunque effettuati con oneria carico dello Stato.
In tale ultima previsione rientra anche il serviziosvolto per conto del Dipartimento dalla SISAM in base al contrattostipulato tra le parti, il cui oggetto (artt. 4, 5, 6 e ss.) èla gestione operativa e logistica dei velivoli adibiti al servizioantincendi.
Orbene, dal combinato disposto dell'art. 20 dellalegge n. 225/1992 (per il quale le ispezioni devono riguardare siala gestione finanziaria sia l'esecuzione delle attività),nonchè degli artt. 5, commi 3 e 7, del suddetto regolamento(in base ai quali l'ispezione "può avere caratteresia amministrativo che tecnico", potendo gli ispettori verificare"la legittimità della azione amministrativa e la efficienzadel servizio" nonché "ogni aspetto della attivitàche sia rilevante"), si ricava che il contenuto del potereispettivo e di verifica del Dipartimento è tale da potersiaffermare l'inequivoca sussistenza del diritto del Dipartimentoper la protezione civile di richiedere i dati in questione, edel correlativo obbligo per la SISAM della loro comunicazione,ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. c) della legge n. 675/1996,senza alcun onere da parte della società di acquisire ilconsenso degli interessati.
E' inoltre da osservare che il richiamo all'art.21 della legge n. 675/1996 come possibile ostacolo alla comunicazionedei dati da parte della SISAM non è pertinente al casodi specie, e che la richiesta del Dipartimento rispetta il principiodi pertinenza di cui all'art. 9 della legge n. 675/1996, consideratoil genere di dati richiesti.
IL PRESIDENTE