Roma, 10 febbraio 1998                
Sen. Nicola Mancino                
Presidente del Senato della Repubblica                
Palazzo Madama                
Roma                
Caro Presidente,
faccio seguito alla Sua richiesta di parere in meritoall'utilizzazione da parte dei componenti della Commissione IX(Agricoltura e produzione agroalimentare) delle informazioni personalipresenti nelle dichiarazioni inviate dall'AIMA ai sensi dell'art.1, comma 4-ter, del d.1. n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 204 del 1997, recante disposizioni in materia diquote-latte.
Come da Lei ricordato tale norma obbliga l'AIMA atrasmettere alle competenti commissioni parlamentari copia, susupporto magnetico, delle dichiarazioni relative alle quantitàdi latte consegnate e commercializzate nei periodi 1995 - 1996e 1996 - 1997, nonché nelle annate successive, sottoscrittedai produttori e dagli acquirenti.
Come Le è noto, queste dichiarazioni sononecessarie per procedere alla compensazione nazionale delle produzionidi latte ai fini del calcolo del prelievo supplementare, in casodi esubero produttivo rispetto al quantitativo globale stabilitoa livello comunitario per l'Italia. L'invio delle stesse dichiarazionialle competenti commissioni parlamentari è finalizzatoa garantire al Parlamento un'adeguata informazione e una vigilanzasulla trasparenza delle procedure.
Al medesimo fine, devono essere comunicate ai Presidentidelle Camere le relazioni della Commissione governativa di indaginein materia, le quali includono, tra l'altro, i modelli anzidetti(v. art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 118/1997, convertito nellaL. n. 204/1997).
L'nterrogativo posto in tema di consultazione e difruizione dei dati personali contenuti nei predetti documentiva risolto alla luce dei principi stabiliti dalle disposizionicostituzionali in tema di funzioni e di status dei parlamentarie dalla legge n. 675/1996.
La tutela della riservatezza dei dati personali nonsi configura come un limite assoluto, specie in riferimento adaltri diritti o interessi aventi pari o superiore tutela e fattipropri dal legislatore.
Il flusso di informazioni nei confronti degli organiparlamentari, anche quando riguarda dati personali, è strumentaleal libero esercizio delle funzioni dei singoli componenti dellaCamera e del Senato, garantite - come ben noto - da puntuali normecostituzionali (artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione).
Le presenza di precise disposizioni costituzionaliinduce a ritenere che, riguardo ai dati dei quali è previstala trasmissione al Parlamento, una limitazione all'accesso e alladuplicazione da parte dei parlamentari sia ammissibile solo inpresenza di precise previsioni legislative a tutela dei segreti.Analoga considerazione va formulata per quanto concerne l'eventualediffusione dei dati anche individuali, che può peraltroderivare dalla stessa pubblicazione dei resoconti delle seduteo di altri atti parlamentari.
Il citato art. 1, comma 4-ter oltre ad investirela commissione parlamentare di un potere conoscitivo, ha legittimatoi parlamentari ad accedere ai dati personali contenuti nei documentiforniti dall'AIMA. Al tempo stesso, non avendo il legislatoredichiarato l'esistenza di un limite alla loro utilizzabilitàda parte dei parlamentari nello svolgimento delle loro funzioni,quest'ultima non può che essere libera, salva la sola ipoteticavalutazione della correttezza da parte degli organi camerali nell'eserciziodelle prerogative parlamentari.
Le predette considerazioni valgono anche con riferimentoal quesito relativo al trattamento dei dati personali contenutinelle relazioni al Parlamento predisposte dalla Commissione governativadi indagine sulle quote latte.
La scelta di inserire in alcuni testi normativi determinateclausole sulla trasmissione dei documenti alle Camere, senza previsionedi particolari vincoli di riservatezza o di segretezza per l'utilizzodei documenti medesimi e delle informazioni personali in essicontenute (come solitamente avviene quando vengono istituite commissionid'inchiesta), implica un regime di piena conoscibilitàe di pubblicità dei dati in ambito parlamentare, regimechiaramente connesso all'esercizio dei diritti inerenti alle funzionidei singoli parlamentari.
Spetta, in conclusione, al legislatore valutare attentamente,alla luce dei concorrenti principi costituzionali garantiti dallalegge n. 675/1996, quando sia necessario adottare particolariaccorgimenti e misure volte a garantire comunque il diritto allariservatezza degli individui anche rispetto alle prerogative ealle libertà dei componenti del Parlamento.
Resto comunque a Sua disposizione per ogni ulterioreapprofondimento della materia e Le invio i miei più cordialisaluti.
IL PRESIDENTE