Garante per la protezione
    dei dati personali


L'Enel ha opposto un rifiuto alla richiesta diaccedere ai dati relativi agli utenti formulata da una societàincaricata dalla provincia di svolgere accertamenti sugli impiantitermici. In risposta al quesito formulato da quest'ultima società,il Garante ha ritenuto corretta la valutazione dell'Enel ma hasuggerito, al tempo stesso, una modifica normativa.

Roma, 5 febbraio 1998                

E.X.E. S.p.a.                
Piazza Patriarcato, 3                
33110 Udine                

Provincia di                
33100 Udine                

Ministero dell'Industria                
del Commercio e Artigianato                
Gabinetto                
00100 Roma                

Autorità di Regolazione per                
l'Energia elettrica e il gas                
Piazza Cavour 5                
20121 Milano                

OGGETTO: Utilizzabilità dei dati relativiagli utenti dell'ENEL ai fini del controllo e della manutenzionedi impianti termici.

L'ENEL S.p.a. ha opposto un rifiuto alla V.s. richiestavolta ad accedere ai dati anagrafici relativi ad alcuni utenti,necessari ai fini del controllo sullo stato di esercizio e dimanutenzione di taluni impianti termici che la Provincia di Udineha affidato alla Vs. società ai sensi dell'art.11 del d.P.R.26 agosto 1993, n. 412.

Nel sottoporre la questione al Garante, la V.s. societàha allegato una copia della convenzione con la quale la Provinciale ha affidato il compito di predisporre e di aggiornare l'archiviodegli impianti termici sottoposti al controllo della Provincia.

Al riguardo, va osservato che la Provincia puòacquisire certamente le informazioni di carattere personale necessarieper l'espletamento del controllo sugli impianti termici situatisul proprio territorio, come quelle anagrafiche relative ai titolaridegli impianti (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996).

La Provincia può, inoltre, delegare ad organismiesterni tale attività di controllo e di manutenzione degliimpianti termici, e ciò mediante apposita convenzione (art.31, comma 3, legge n. 10/1991 e art.11, commi 18 e 19, d.P.R.412/1993).

Ai fini del rispetto della normativa sul trattamentodei dati personali, è peraltro necessario che la E.X.ES.p.a sia formalmente designata quale "responsabile"del trattamento dei dati, in modo da poter operare in nome e perconto della Provincia nel pieno rispetto delle disposizioni dicui gli agli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996.

Per quanto riguarda i dati richiesti all'Enel S.p.a.,va osservato che la legge n.10/1991 e il d.P.R. 412/1993, purattribuendo alla Provincia un potere di controllo che puòcomportare una raccolta lecita di informazioni a ciò finalizzate,non prevede un corrispondente obbligo dei soggetti (ivi inclusal'ENEL S.p.a.) di fornire tali informazioni.

Anche nell'ambito di altre norme di legge e di regolamentoche riguardano l'ordinaria attività dell'ENEL S.p.a. odella Provincia, non è emersa una disposizione che preveda,anche attraverso norme sanzionatorie, l'obbligo dell'ENEL S:p.a.di fornire alla Provincia i dati richiesti.

In mancanza di tale apposita disposizione, sembraquindi trovare applicazione la norma generale contenuta nell'art.13delta legge n. 689/1981, relativa alle procedure di accertamentodelle violazioni amministrative, secondo cui "gli organiaddetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per lacui violazione è prevista la sanzione amministrativa delpagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamentodelle sanzioni di relativa competenza, assumere informazioni..."

Tuttavia, anche questa disposizione, al pari di quellecontenute nella legge n. 10/1991 e nel d.P.R. 412/1993, non creanel destinatario della richiesta un obbligo giuridico coercibilee si limita, come confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza,a legittimare la Provincia ad acquisire informazioni.

Tutto ciò premesso, deve ritenersi che l'ENELS.p.a., allo stato della normativa vigente in materia di controllitermici, non possa prescindere dal consenso degli utenti interessatiai fini della comunicazione dei dati alla Provincia (e, per suoconto, alla E.X.E S.p.a.).

Ciò in quanto la legge n. 10/1991, il d.P.R.n. 412/1993 o altre disposizioni non prevedono un obbligo di comunicazionedei dati da parte dell'ENEL S.p.a. e non permettono, quindi, diapplicare la previsione di cui all'art.20, comma 1, lett. c) dellalegge n. 675/1996, che consente ai soggetti privati e agli entipubblici economici di comunicare dati "in adempimentodi un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dallanormativa comunitaria".

All'incompletezza della legge n. 10/1991 e del d.P.R.412/1993, potrebbe peraltro porsi rimedio promuovendo, su iniziativadel competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,un'apposita integrazione della legge o del regolamento, in modotale da rendere più agevole l'esercizio del potere di controllodemandato alla Provincia, attraverso la previsione dell'obbligodi fornire le informazioni necessarie per le verifiche sull'esercizioe la manutenzione degli impianti.

IL PRESIDENTE