Garante per la protezione
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Il Garante risponde al quesito di un parlamentareche aveva chiesto di accedere a determinati documenti detenutidal Dipartimento dello spettacolo, chiarendo nuovamente il rapportoesistente tra i principi espressi dalla legge n. 241/1990 e quellidella legge n. 675/1996, con particolare riferimento al diversodiritto di accesso previsto nelle due normative.

Roma, 23 gennaio 1998                

On. Giuseppe ROSSETTO                
CAMERA DEI DEPUTATI                
Palazzo Montecitorio                
00186- Roma                

OGGETTO: Quesito concernente l'applicazione dellalegge 675/1996.

La S.V ha chiesto un parere in ordine al rifiutoche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellospettacolo ha opposto alla Sua richiesta di accedere ai documentirelativi a determinate erogazioni e ai verbali delle commissioniconsultive.

Il Dipartimento ha motivato il rifiuto ritenendoche la S.V non sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante;ha inoltre osservato che il decreto in data 25 febbraio 1997 delMinistro delegato per lo spettacolo - che questa Autoritàha acquisito in copia - preclude la divulgazione dei verbali dellecommissioni in favore di soggetti "diversi da quelli direttamentecontemplati nella deliberazione", per cui l'adesione allaSua richiesta, secondo il Dipartimento, potrebbe configurare unaviolazione della legge 675/1996.

Il Garante ha più volte osservato che talelegge non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza deidati, e che si deve verificare caso per caso l'esistenza di altridiritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela.Tra tali diritti vi rientra, certamente, l'accesso ai documentiamministrativi, che è tuttavia riconosciuto a chi sia titolaredi un interesse personale e concreto in relazione alla tuteladi situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

Più in particolare, l'accesso agli atti dellapubblica amministrazione, pur perseguendo il dichiarato fine diassicurare la trasparenza dell'attività amministrativae di favorirne lo svolgimento imparziale, è consentitosoltanto a coloro ai quali gli atti stessi pertengono e che sene possono avvalere per la tutela di una posizione soggettivadi interesse legittimo, nonché ad amministrazioni, associazionie comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (art. 9 d.P.R.n. 352/1992).

Rispetto al caso che La riguarda, la legge n. 675/1996si limita ad affermare il principio secondo cui i soggetti pubblicipossono divulgare dati a privati solo se ciò è previstoda una norma di legge o di regolamento.

Il limite alla conoscibilità degli atti daLei citati deriva non tanto dalla legge n. 675/1996, quanto dalla disciplinasull'accesso ai documenti amministrativi e dalla riservatezzadei verbali delle commissioni prevista dal citato decreto ministeriale.

Va peraltro osservato che il decreto legislativo8 gennaio 1998, n. 3, riguardante il riordino degli organi collegialioperanti presso il Dipartimento dello spettacolo, prevede all'art.8 la costituzione di nuove commissioni nel settore dello spettacolo,e apre la possibilità di eventuali modifiche anche nelladisciplina della materia all'interno del Dipartimento.

La valutazione circa la possibilità di considerarele esigenze di studio delle problematiche dello spettacolo daparte di un parlamentare alla stregua di un interesse giuridicamenterilevante compete al Dipartimento dello spettacolo, ed èeventualmente sindacabile in sede giurisdizionale.

Resta ovviamente impregiudicata la possibilitàper la S.V di esercitare in altro modo le proprie prerogativedi parlamentare presentando, in particolare, ulteriori interrogazionio interpellanze a cui il Governo dovrebbe fornire sollecita risposta.

Anche in riferimento a quest'ultima ipotesi, la leggen. 675/1996 non reca alcun principio che possa comportare unadiminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quantonon pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta all'interrogazioneo all'interpellanza delle pertinenti informazioni di caratterepersonale.

IL PRESIDENTE