Garante per la protezione
    dei dati personali


L'Accademia Nazionale dei Lincei ha chiesto chiarimentiin ordine alla possibilità di inserire nel relativo annuarioalcuni dati relativi ai soci.

Roma, 23 gennaio 1998                

Accademia Nazionale dei Lincei                
Via della Lungara, 10                
00165 - Roma                

OGGETTO: Pubblicazione annuario dell'Accademia deiLincei.

L'Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione dialta cultura avente natura giuridica di ente pubblico, intendeprocedere alla pubblicazione di un annuario contenente elenchied indirizzi dei propri Soci, e ha chiesto il parere in ordinealla legittimità di tale operazione.

Tale pubblicazione appare senza dubbio legittima,essendo riconducibile alle finalità istituzionali di promozioneculturale ed artistica attribuite all'Accademia.

Tuttavia, occorre tener conto che in conformitàal quadro di trasparenza introdotto dalla legge n. 675/1996, ladivulgazione al pubblico delle informazioni a carattere personaleda parte dei soggetti pubblici deve essere prevista in ogni casoda una disposizione di legge o di regolamento (art. 27, comma3).

L'organizzazione e le attività dell'Accademiasono regolate dallo statuto approvato con d.P.R. 17 maggio 1986,n. 422 (nonché dal regolamento interno approvato il 14febbraio 1987, che ha dettato le norme di applicazione), il qualeprevede la realizzazione di una serie di pubblicazioni e, in particolare,di memorie e rendiconti (artt. 19 e 20).

Nell'ambito di tali pubblicazioni possono esserelegittimamente diffusi alcuni dati personali relativi ai sociautori, ad esempio, degli elaborati.

Tuttavia, i citati articoli 19 e 20 non fanno riferimentoall'annuario dei soci, nel quale, peraltro, compaiono elenchicontenenti sia i dati anagrafici e le qualifiche accademiche degliinteressati, sia i relativi indirizzi e recapiti telefonici privati.

L'Accademia non sembra dotata di un'autonomia statutariao regolamentare sancita da apposita norma di legge, e il regolamentointerno non appare, di conseguenza, come una fonte idonea a legittimarela diffusione di dati in base alla legge n. 675/1996.

Questa Autorità segnala quindi la necessitàdi promuovere una modificazione del vigente statuto, al fine diprevedere espressamente la pubblicazione dell'annuario.

Si coglie peraltro l'occasione per sottolineare chela natura di soggetto pubblico dell'Accademia rende inapplicabilile disposizioni della legge n. 675/1996 relative al consenso degliinteressati.

IL PRESIDENTE