Il Fondo nazionale di garanzia ha chiesto chiarimentisulle modalità di applicazione della legge n. 675/1996all'attività del Fondo stesso, con particolare riferimentoall'acquisizione del consenso.
Roma, 23 gennaio 1998                
Dr. Angelo Tommasini               
Presidente del Fondo Nazionale di Garanzia               
Via del Corso, 184               
00186 Roma                
OGGETTO: Quesito sulla legge n. 675/1996.
Codesto Fondo ha formulato un quesito sull'applicazionedi alcune disposizioni della legge n. 675/1996 alle attivitàe alle operazioni di trattamento di dati personali connesse allosvolgimento dei propri compiti, con particolare riguardo allanecessità di acquisire il consenso degli interessati.
Il Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art.15 della legge n. 1/1991 è un soggetto dotato di personalitàgiuridica di diritto privato e che opera nel settore dei valorimobiliari, riconosciuto quale "sistema di indennizzo"a tutela degli investitori (artt. 35 e 62 d.lg. n. 415 del 1996).
I soggetti abilitati a prestare i servizi di investimentopossono esercitarli aderendo al sistema di indennizzo, versandoun contributo annuale calcolato sulla base delle attivitàsvolte (v. anche le disposizioni regolamentari contenute nel decretodel Ministero del tesoro del 30 settembre 1991 e nella nuova disciplinaregolamentare sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemidi indennizzo adottata dallo stesso Ministero con il decreto 14novembre 1997, n. 485, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 13 del 17 gennaio scorso).
Le predette disposizioni subordinano l'interventodel Fondo ad una dichiarazione di insolvenza derivante da unaprocedura concorsuale a carico dei soggetti che prestano i servizid'investimento (dichiarazione di fallimento, accertamento giudizialenella liquidazione coatta amministrativa e omologazione del concordatopreventivo).
Inoltre, la citata disciplina regolamentare relativaal funzionamento del Fondo prevede che il sistema di indennizzoprovveda a pagare i crediti degli investitori che ne abbiano fattorichiesta, se e nella misura in cui i crediti risultino accertati,in via definitiva, dagli organi della procedura concorsuale.
Si ritiene, pertanto, che per tutte le operazionidi trattamento dei dati personali necessarie per lo svolgimentodelle indicate attività del Fondo, non occorra richiedereil consenso degli interessati, potendo tali operazioni rientrarenei casi di esclusione del consenso che la legge n. 675/1996 prevedein riferimento all'adempimento di obblighi di legge o di regolamentoo derivanti dalla normativa comunitaria (artt. 12, comma 1, lett.a) e 20, comma 1, lett. c)).
L'esclusione del consenso si riferisce specificamenteai trattamenti dei dati relativi, da un lato, agli intermediarimobiliari aderenti al Fondo di garanzia e, da un altro, agli investitoriche hanno presentato apposita istanza per il pagamento del propriocredito.
Va peraltro osservato che alcuni dati riguardantigli intermediari mobiliari sono relativi allo svolgimento di attivitàeconomiche degli interessati e, come tali, non richiedono anch'essiil loro consenso (artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett.e)).
In base all'art. 9 della legge n. 675/1996, il trattamentopotrà riguardare le categorie di operazioni e di dati chenon hanno natura sensibile, e che siano pertinenti e non eccedentirispetto alla finalità dell'adempimento degli obblighiprevisti dalla legge. In particolare, i dati dovranno essere connessiall'espletamento delle attività inerenti agli obblighidi adesione e di contribuzione, nonché a quelli riguardantiil procedimento di liquidazione dei crediti degli interessati.
In conclusione, questa Autorità ritiene chepossano essere fatti rientrare nei casi di esclusione del consensoprevisti dalla legge n. 675/1996 i dati indicati alle lettereA) e B) della nota del 16 giugno evidenziata a margine (intitolate,rispettivamente, "intermediari aderenti" e "titolaridelle istanze di intervento").
Per tali trattamenti, nell'ipotesi in cui i dativengano raccolti presso l'interessato, resta fermo l'obbligo dell'informativaai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Laddove, invece,il trattamento sia effettuato in base ad un obbligo previsto dallalegge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria potrannoessere applicate anche le altre disposizioni che stabilisconoparticolari esoneri ed esenzioni (come, ad esempio, gli artt.7, comma 5-ter, lett. a), 10, commi 3 e 4, e 28, comma4, lett. c)).
Le considerazioni appena esposte non possono inveceessere estese alle ipotesi di trattamento dei dati relativi aifornitori e ai professionisti nonché al personale dipendentedel Fondo.
Per tali trattamenti, che non riguardano direttamentele funzioni attribuite per legge al Fondo (quanto, piuttosto,le ordinarie attività di funzionamento dell'ente), quest'ultimo,al pari di ogni altro soggetto privato, dovrà verificarecaso per caso se sussistano i presupposti che permettano di trattarele informazioni di carattere personale senza il consenso degliinteressati, e dovrà ovviamente adempiere agli altri obblighistabiliti dalla legge n. 675/1996.
Questa Autorità resta a disposizione per ogniulteriore approfondimento in ordine all'applicazione delle disposizionidella predetta legge alle attività svolte da codesto Fondo.
IL PRESIDENTE