Garante per la protezione
    dei dati personali


Il Garante, ricevuto uno schemadel codice di deontologia dei giornalisti previsto dall'art. 25della legge n. 675/1996, ha indicato al competente Consiglio nazionaledell'ordine i profili sui quali sono state ravvisate opportunealcune modifiche.

Roma, li 23 gennaio 1998                

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti                
Lungotevere de' Cenci, 8                
00186 Roma                

OGGETTO: codice di deontologia previstodall'art. 25 della legge n. 675/1996.

Con riferimento al testo consegnato al Garante, sivaluta positivamente il rispetto del termine del 31 dicembre cheera stato indicato a seguito del breve differimento richiestoda codesto Consiglio nazionale.

Il testo approvato dal Consiglio si inserisce nelprocesso di completamento delle garanzie previste dalla leggen. 675, ma per il suo concreto contenuto si presta ad alcune osservazioniche rendono necessaria una sua revisione.

Il testo appare infatti difforme dalledisposizioni che lo prevedono, in particolare sotto treprincipali profili:

1) le disposizioni deliberate sembranovoler essere esclusivamente "norme deontologiche" anzichéle norme del "codice deontologico" previsto dall'art.25 della legge n. 675, il quale, invece, assume il rango di unaspeciale norma secondaria frutto della convergenza della volontàdel Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo indicate dalGarante. Questa discutibile impostazione del Consiglio si deducedalla titolazione del testo, dalla relativa formula di approvazione,nonché dalla previsione secondo cui le violazioni sembrerebberosoltanto "sanzionate in via disciplinare" (art. 10).

Il codice è una norma dell'ordinamentogiuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro cheesercitino funzioni informative mediante mezzi di comunicazionedi massa; pertanto, il suo rispetto verrà garantito daidiversi organi pubblici ed ovviamente anche dall'Ordine per quantoriguarda le sanzioni disciplinari applicabili ai soli iscritti;

2) molte delle norme proposte derogano o sembranoprescindere dal rispetto delle disposizioni contenute nella leggen. 675/1996 o in norme che già ponevano precisi limitia tutela della riservatezza e che non sono state certamente abrogate.Ad esempio, non vengono considerate (e sembrano anzi contraddettein parte) le disposizioni contro le interferenze illecite nellavita privata (art 615 bis c.p.), o a tutela delle vittime degliatti di violenza sessuale (art. 734 bis c.p.), dei minori coinvoltinei procedimenti penali (art. 13 d.P.R. 448/1988) e dei malatidi AIDS (art. 5 legge n. 135/1990).

Inoltre, molte forme di tutela previstedalla legge n. 675/1996 (come quelle relative ai dati sensibili)verrebbero ridotte radicalmente dalla previsione secondo la qualeil giornalista potrebbe prescinderne in determinate situazioni,anche in assenza di modifiche di alcune norme della legge n. 675.

Ciò non sembra ammissibile, specie medianteuna norma secondaria;

3) in terzo luogo, le norme proposteappaiono alquanto carenti sul versante di quello che dovrebbeessere il loro contenuto specifico e cioè la determinazionedi "misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportatealla natura dei dati" sia ordinari sia sensibili (art. 25legge n. 675/1996). Si vedano, ad esempio, gli artt. 2 e 6 deltesto, che non individuano una sfera essenziale di tutela degliinteressati. Inoltre, questa mancata specificazione è evidenteper i dati relativi ai minori, o in riferimento all'uso di tecnologieinvasive della riservatezza o che facilitano comportamenti sleali(ad esempio: uso di teleobiettivi o di microfoni unidirezionali,captazione di conversazioni private).

Inoltre, si ricorda che altre disposizionidella legge n. 675 rinviano al codice alcune scelte normativeche dovrebbero essere opportunamente sviluppate (artt. 7, commi5 bis, lett. b) e 5 quater lett. b) legge n. 675/1996).

Si segnala altresì che nella revisione deltesto dovranno essere utilizzati alcuni accorgimenti volti adevitare incongruenze anche tecniche delle singole disposizioni.

Su questo piano, si formulano le seguentiosservazioni:

a) le considerazioni esposte nel preambolo,al di là dell'opinabilità di alcuni passaggi, nonsi prestano ad essere collocate in una fonte normativa qual èil codice previsto dall'art. 25 della legge n. 675, e andrebberosemmai collocate in un altro documento;

b) in aggiunta agli annunci previsti per renderepiù chiara al pubblico l'esistenza delle basi informative,appare opportuno che il codice prescriva che i quotidiani e iperiodici indichino gli eventuali responsabili del trattamentoo, comunque, le persone alle quali i cittadini possono rivolgersiper esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge;

c) il principio dell'essenzialità dell'informazione,anche per quanto riguarda congiunti e soggetti non interessatiai fatti, è sancito in riferimento ai soli dati sensibili(art. 2) e non a quelli comuni (art. 3);

d) appare necessario che il codice tenga conto delprincipio secondo cui, anche in presenza di figure pubbliche,il giornalista deve tutelare una sfera essenziale della riservatezzadegli interessati e la loro dignità e identità personale;

e) il principio affermato dall'art. 4 del testo,secondo cui spetta al giornalista il giudizio ultimo sulla valutazionedell'esistenza di un interesse per il minore, è previstodalla Carta di Treviso solo "per i casi ove manchi una univocadisciplina giuridica". L'art. 4 non è neppure coerenteal principio affermato dalla Carta (esplicitamente richiamatadal testo), secondo cui la pubblicazione nell'interesse del minorepresuppone, comunque, l'assenso dei genitori;

f) non appare accettabile il principio secondo cuila ricorrenza di "rilevanti motivi di interesse pubblico"potrebbe giustificare la pubblicazione di immagini lesive financhedella dignità della persona;

g) le misure e gli accorgimenti a garanzia degliinteressati da inserire nel codice dovrebbero essere modulatemeglio in base alla natura dei dati, tenendo in maggiore considerazione,ad esempio, il diritto alla riservatezza per quanto riguarda l'insorgenzadi determinate malattie gravi o terminali delle persone che nonhanno alcuna funzione o rilievo pubblico;

h) l'art. 9 dello schema è del tutto superfluoin quanto si limita a ripetere un principio già affermatoin termini più precisi dalla legge.

Il Garante resta a disposizione perogni ulteriore chiarimento ed invita codesto Consiglio a completarela riformulazione del testo in tempi brevi, e comunque entro il10 febbraio p.v.

IL PRESIDENTE