Con la nota riportata di seguito,il Garante risponde ad una richiesta di parere formulata dallaPresidenza del Consiglio dei ministri sui rapporti tra la leggen. 441 del 1982, in tema di pubblicità della situazionepatrimoniale relativa ai titolari di alcune cariche elettive odirettive, e la legge n. 675/1996. Nel parere, l'Autoritàanalizza i rapporti esistenti tra le due norme, ritenendo chela legge n. 675/1996 non abbia modificato la legge n. 441/1982.Il Garante evidenzia anche le disposizioni dell'art. 27 dellalegge n. 675/1996 relative al trattamento dei dati da parte deisoggetti pubblici, e la disposizione dell'art. 22 della stessalegge, che disciplinano il trattamento dei dati sensibili da partedei soggetti medesimi.
IL GARANTE
Vista larichiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri, con nota n. 15544/II-3.7.5.1, in ordine ai rapportitra la legge n. 675 del 1996 sulla protezione dei dati personalie la legge n. 441 del 1982, in tema di pubblicità dellasituazione patrimoniale relativa ai titolari di talune caricheelettive o direttive,
OSSERVA:
La legge 5 luglio 1982, n. 441 ha introdottouna disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazionipatrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubblicheo di rilievo pubblico.
Tale disciplina obbliga i parlamentari,i componenti del governo, i consiglieri regionali, provincialio dei maggiori comuni a depositare periodicamente presso gli ufficidi presidenza dell'organo di appartenenza una copia della dichiarazionedei redditi, nonché alcune dichiarazioni giurate relative,in particolare, alla situazione patrimoniale personale e allespese elettorali sostenute (artt. da 1 a 6 legge n. 441/1982).In caso di inadempienza, qualora l'interessato sia un parlamentareo un membro del governo che non sia un componente del Parlamento,il presidente della Camera o del Senato diffida gli interessatiad adempiere e dà notizia dell'inosservanza della diffidaall'assemblea di pertinenza (art. 7).
I cittadini iscritti nelle liste elettoraliper le elezioni alla Camera dei deputati hanno il diritto di conoscerele predette dichiarazioni attraverso la pubblicazione di appositibollettini, nei quali, per quanto riguarda le dichiarazioni deiredditi, sono riportate solo le notizie risultanti dal relativoquadro riepilogativo.
L'art. 12 della medesima legge n. 441/1982estende l'applicazione di alcune disposizioni ai titolari di determinatecariche direttive (quali, ad esempio, i presidenti, i vicepresidenti,gli amministratori delegati e direttori generali di istituti edenti pubblici, di società e di enti privati partecipatioppure finanziati dallo Stato o da enti pubblici, di aziende autonomedello Stato e di talune aziende speciali in ambito comunale),attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o, nelcaso delle aziende speciali, al sindaco o al presidente dell'amministrazionelocale interessata) le competenze in ordine alla raccolta, allapubblicazione delle dichiarazioni e alla diffida (artt. 13 e 14).
La Presidenza del Consiglio dei ministri fa presentedi avere provveduto sin dall'entrata in vigore della legge n.441/1982 a raccogliere le dichiarazioni patrimoniali dei titolaridelle predette cariche direttive e a pubblicarle in un appositobollettino stampato a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato,il quale è diffuso presso gli organi costituzionali e leprefetture ed è messo a disposizione, a fini conoscitivi,degli iscritti nelle liste elettorali (v. art. 8, ultimo comma).
La Presidenza segnala che l'interpretazione sinoradata agli articoli 12 e seguenti della predetta legge ècontestata da alcuni interessati, i quali si sono opposti allapubblicazione delle informazioni relative alla propria situazionepatrimoniale, ritenendo che la stessa non sia prevista da puntualidisposizioni.
Di qui la richiesta di un parere diquesta Autorità, formulata con particolare riguardo alladisciplina del trattamento dei dati personali da parte dei soggettipubblici, prevista dall'art. 27 della legge n. 675/1996.
Com'è noto, tale legge ha introdotto una nuovadisciplina per il trattamento di dati personali da parte dellepubbliche amministrazioni, la quale permette a tali soggetti diraccogliere e di utilizzare le informazioni di carattere personalequalora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento difunzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmentestabiliti da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 1,legge n. 675/1996).
La divulgazione dei dati ad altre amministrazionipubbliche presuppone una norma primaria o secondaria, ma ècomunque possibile in via residuale, benché non previstasul piano normativo, quando è necessaria per lo svolgimentodi funzioni istituzionali (art. 27, comma 2). La comunicazionee la diffusione dei dati personali a soggetti privati, invece,può avvenire solo quando tali operazioni siano previsteda una disposizione normativa (art. 27, comma 3).
Quindi, in base alla legge n. 675/1996, i soggettipubblici possono mettere a disposizione dei privati i dati personalida essi detenuti, ovvero divulgarli anche attraverso appositepubblicazioni, qualora vi sia una norma di legge o di regolamentoche preveda espressamente un regime di conoscibilità odi pubblicità dei dati o degli atti che li contengono.
Nel caso di specie, giova premettere che non vi èalcuna incompatibilità di fondo tra le nuove disposizioniin materia di dati personali e le norme in tema di trasparenzanella pubblica amministrazione. Nella legge n. 441/1982, le disposizioninormative che regolano la raccolta e la pubblicità delleinformazioni contenute nelle dichiarazioni e negli atti depositatidai titolari delle cariche direttive di alcuni enti figurano nellaseconda parte del corpo normativo, e precisamente negli articoli12, 13, 14 e 15, i quali estendono l'applicazione delle disposizionipreviste per i titolari di cariche elettive e per i membri delGoverno attraverso il rinvio ad alcuni articoli che figurano nellaprima parte della legge.
La formula utilizzata per questo rinvio èimprecisa e può alimentare alcune perplessità sulpiano interpretativo.
Infatti, se risulta del tutto pacifico che la Presidenzadel Consiglio dei Ministri può acquisire e trattare i datipersonali contenuti nelle dichiarazioni predette, essendo ciòprevisto espressamente dagli artt. 12 e 13 della legge n. 441/1982,potrebbero sorgere alcuni dubbi in ordine alla possibilitàdi pubblicare tali dati e di renderli disponibili agli iscrittinelle liste elettorali, in quanto tale possibilità nonè oggetto di un preciso richiamo nell'ambito dei medesimiarticoli. Tali dubbi derivano, in particolare, dal fatto che l'art.12 non menziona gli articoli 8 e 9, i quali riguardano, appunto,la conoscibilità delle dichiarazioni e la pubblicazionedi appositi bollettini.
Tuttavia, questa imprecisa tecnica normativa nonpuò far ritenere che non sia possibile accedere ai datirelativi ai titolari delle cariche direttive di enti, istitutie società e pubblicarli in un bollettino.
L'art. 12 della legge n. 441/1982 estende le disposizionidegli articoli da 2 a 7 ai titolari di tali cariche direttive.Poiché gli artt. 8 e 9 della medesima legge si riferisconoalle dichiarazioni patrimoniali di cui all'art. 2 e alle successivedichiarazioni di variazione, si potrebbe ritenere, per questosolo motivo, che non vi siano ostacoli alla pubblicazione deidati patrimoniali relativi a tutti i soggetti ai quali si applicail medesimo articolo 2, ivi compresi appunto, i predetti titolaridi cariche direttive.
A questa interpretazione della legge n. 441/1982si potrebbe opporre l'argomentazione che gli artt. 8 e 9 non sonorichiamati nell'art. 12, e che questa omissione è significativadella volontà di applicare agli enti, alle societàe agli istituti ivi indicati il solo obbligo di dichiarazionepatrimoniale, anziché il connesso regime di pubblicità.
A tale perplessità si può tuttaviaobiettare che l'art. 12 si limita a regolare la fase dell'obbligodi dichiarazione da parte dell'interessato, e che nell'ambitodegli artt. 13 e 14, i quali affidano alcuni compiti al Presidentedel Consiglio dei ministri e al sindaco o al presidente dell'amministrazionelocale interessata, figura un puntuale richiamo degli artt. 8e 9 che riguardano, come si è detto, la conoscibilitàdei dati e la pubblicazione del bollettino (v. l'art. 14 comma2).
Il comma 2 dell'art. 14 è collocato dopo unadisposizione che individua i soggetti competenti ad impartirela diffida e a dare notizia dell'eventuale inottemperanza, manon può essere ritenuto applicabile, per ciò stesso,alla sola tematica della diffida e dell'inadempienza anzichéanche a quella della pubblicità delle informazioni patrimoniali.
Ciò risulta confermato dal fatto che il profilodella conoscibilità e della pubblicità della notiziarelativa ai soggetti inadempienti appare disciplinato giàin modo sufficiente dal comma 1 dell'art. 14, il quale prevedela pubblicazione di tale notizia attraverso la Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana, rendendola, così, conoscibilea chiunque.
In altre parole, il richiamo degli artt. 8 e 9 contenutonell'art. 14, comma 2, non può avere altro senso logicoche quello di integrare le disposizioni precedenti con una normasulla conoscibilità dei dati di carattere patrimoniale.
In conclusione, il comma 2 del citato art. 14, benchéformulato in maniera asistematica, va considerato come una normadi chiusura volta a prevedere, in relazione alla situazione patrimonialedei soggetti di cui all'art. 12 della legge n. 441/82, la conoscibilitàe la pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazionie negli atti da essi presentati, attraverso un bollettino editoa cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tutto ciò risulta conforme allo spirito dellalegge n. 441/1982 che ha voluto prevedere uno speciale regimedi trasparenza per quanto riguarda alcuni dati economici relativiagli individui che ricoprono determinati incarichi pubblici odi rilievo pubblico.
Va peraltro osservato che alcuni dati contenuti nelledichiarazioni potrebbero avere, in determinate circostanze, naturasensibile (art. 22, comma 1 legge n. 675/1996), laddove sianoidonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute dell'interessato.Per questi stessi casi, resta ferma l'esigenza che il trattamentosia previsto da una disposizione di legge più precisa,una volta decorsa la fase transitoria di dodici mesi previstadall'art. 41, comma 5, della medesima legge (cioè entroil 7 maggio 1998).
La nuova disposizione, in armonia con l'art. 22 comma3, della legge n. 675/1996, dovrebbe perfezionare il dispostodi cui alla legge n. 441, individuando in maniera più precisale rilevanti finalità di interesse pubblico poste allabase del trattamento, le operazioni di trattamento eseguibilie i dati oggetto di trattamento.
Infine, è appena il caso di osservare chele considerazioni espresse nel presente parere circa la compatibilitàtra le citate disposizioni in tema di trasparenza e di protezionedei dati personali sono applicabili anche alla situazione patrimonialerelativa al personale dirigenziale o equiparato delle amministrazionipubbliche, nonché al personale di magistratura ordinaria,amministrativa, contabile e militare, al quale, per effetto dellalegge n. 127/1997, si applicano le disposizioni dell'art. 12 dellalegge n. 441/1982 (v. art. 17, comma 22, legge 15 maggio 1997,n. 127).
PER QUESTI MOTIVI
il Garante ritiene che la legge n.675/1996 non abbia modificato le disposizioni della legge n. 441/1982che permettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - nonchéall'amministrazione locale interessata - di trattare i dati personalirelativi alle situazioni patrimoniali dei soggetti indicati dagliartt. 2 e 12 della stessa legge e di pubblicarli in un bollettinomesso a disposizione di qualsiasi cittadino iscritto nelle listeelettorali.
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.m) della legge n. 675/1996 il Garante richiama inoltre l'attenzionedella Presidenza del Consiglio dei ministri sull'opportunitàche la legge n. 441/1982 sia perfezionata, nei termini di cuiin premessa, anche attraverso i decreti delegati previsti dallalegge delega 31 dicembre 1996, n. 676.
Roma, li 8 gennaio 1998
IL PRESIDENTE