Garante per la protezione
    dei dati personali


Il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dei giornalisti i criteri per la redazione del Codice di deontologiaprevisto dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 in vista di "un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco".

Roma,18 dicembre 1997                

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

considerato che il Consiglio nazionale dell'Ordinedei giornalisti deve adottare entro la fine del mese di dicembreil codice di deontologia previsto dagli artt. 12, 20 e 25 dellalegge 31 dicembre 1996, n. 675;

tenuto conto che il Garante ha espresso in varieoccasioni i propri orientamenti relativi a misure ed accorgimentia tutela degli interessati, ma che potrebbero sorgere equivocisul loro esatto contenuto;

considerato che la legge n. 675/1996 impone al Garantealcune misure minime ed accorgimenti a garanzia degli interessati,che il Consiglio nazionale dei giornalisti è tenuto a recepirenella redazione del codice di deontologia;

ritenuto necessario contribuire già nellafase di formazione del codice ad un equilibrato bilanciamentodei diritti e degli interessi in gioco;

SEGNALA

al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalistii seguenti criteri:

- Le disposizioni del codice dovranno essere applicabili,in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, adogni informazione personale contenuta su supporti cartacei, informaticio audiovisivi.

- Le disposizioni del codice riguarderanno, ai sensidel comma 4bis dell'art. 25 della legge n. 675/1996, quale modificatodal d.lg. n. 123/1997, i giornalisti professionisti e pubblicisti,i praticanti, nonché coloro che in via occasionale pubblicanoarticoli, saggi o manifestano in altre forme il proprio pensiero.

- Occorre determinare le regole di pubblicitàdegli archivi delle imprese di informazione in modo da rendereagevole l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della leggen. 675/1996.

- E' necessario determinare le modalità minimedi garanzia della correttezza e liceità nella raccoltadei dati personali, con particolare riferimento alla tutela dellalibertà domiciliare, della segretezza delle comunicazionie della condizione dei malati e delle persone prive della libertàpersonale.

- Occorre cercare di specificare il concetto di essenzialitàdella funzione informativa in relazione a fatti di interesse pubblico,anche considerando quanto contenuto su questo punto nella Cartadei doveri del giornalista stipulata nel luglio 1993 tra il Consiglionazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionaledella stampa italiana.

- La particolare protezione dei dati personali relativiai minori deve sviluppare le garanzie prescritte dall'art. 734-bisdel codice penale e dall'art. 13 del D.P.R. 22 settembre 1988,n. 448, con ulteriori forme di tutela, utilmente deducibili anchedai principi della Carta di Treviso.

- La diffusione dei dati personali particolari dicui agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996, deve avvenire in presenzadi un particolare interesse informativo e prescindere da ogniintento discriminatorio. Deve comunque essere rispettata la volontàdegli interessati relativamente al trattamento di dati "riservati"idonei a rivelare il loro stato di salute o la loro vita sessuale.

IL PRESIDENTE