Il consorzio in indirizzo ha chiesto di essereautorizzato al trasferimento dei dati all'estero. Il Garante,esprimendo dubbi sulla necessità di richiedere l'autorizzazione,ha illustrato la portata dell'articolo 28 della legge n. 675/1996disciplinante il trasferimento dei dati all'estero.
Roma 17 dicembre 1997                
Spett.le CODEST               
Via della Ferrovia               
33050 Pavia di Udine (UD)               
OGGETTO: Trasferimento di dati all'estero - richiestadi autorizzazione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 675/1996
Con nota del 5 dicembre u.s., codesto consorzio hachiesto di essere autorizzato a trasferire verso la Federazionerussa alcuni dati personali relativi ai propri dipendenti, aisensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
A tale proposito, si fa presente che il trasferimentodi dati all'estero è consentito, di regola, quando l'ordinamentodello Stato di destinazione o di transito dei dati garantisceun livello adeguato di tutela delle persone. Tale livello deveessere peraltro di grado pari a quello assicurato dall'ordinamentoitaliano qualora i dati che si intendono trasferire siano idoneia rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesionea partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a caratterereligioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salutee la vita sessuale (articolo 22 della legge n. 675/1996), ovverosiano idonei a rivelare l'esistenza dei provvedimenti di cui all'art.686 del codice di procedura penale (articolo 24 della legge n.675/1996).
In via eccezionale, il trasferimento è consentitose ricorre almeno uno dei casi previsti dalle lettere da a)ad f) del comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 675/1996(ad esempio, laddove l'interessato abbia espresso il proprio consensoal trasferimento, oppure quando il trasferimento medesimo risultinecessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto dicui sia parte l'interessato). In questi stessi casi, quindi, nonoccorre richiedere l'autorizzazione a questa Autorità,né attendere il termine di quindici o venti giorni previstodall'art. 28, comma 2 della legge n. 675/1996.
Si invita pertanto codesto consorzio a rivalutarel'effettiva necessità di un'autorizzazione, verificando,in particolare, la possibilità di richiedere ai lavoratoriinteressati il relativo consenso.
Nel caso in cui si appuri che non si può prescindereda una richiesta di autorizzazione, si dovrà precisarequali specifiche garanzie per la tutela dei soggetti interessatisi intendano adottare, anche sul piano contrattuale, avendo particolareriguardo alla legislazione in vigore nei Paesi destinatari, allanatura dei trattamenti previsti all'estero, alle relative finalità,alla tipologia di dati e alle misure di sicurezza.
Codesto consorzio dovrà inoltre comunicarea questa Autorità una lista completa dei documenti ches'intende trasferire verso la Federazione russa, specificandose essi contengano o meno dati di natura sensibile o attinentia provvedimenti giudiziari (articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996).
IL PRESIDENTE