L'associazione in indirizzo ha chiesto chiarimentiriguardanti il trattamento dei dati sensibili dei propri associati,in particolare per quanto riguarda i rapporti che devono intercorreretra l'associazione e le Commissioni sanitarie provinciali incaricatedi procedere all'accertamento della sussistenza di minorazioniinvalidanti.
Roma, 17 settembre 1997                
Spett. Associazione Nazionale Mutilati ed InvalidiCivili                
Via Crescenzio, 2                
In relazione alla richieste di chiarimento di cuialle lettere dell'Associazione Nazionale Mutilati ed InvalidiCivili (ANMIC), indirizzate a questo Ufficio in data 9 e 26 maggio1997, si rileva che a norma dell'art. 8, comma 4, della legge30 marzo 1971, n. 118, i segretari delle Commissioni sanitarieprovinciali incaricate di procedere all'accertamento della sussistenzadi minorazioni invalidanti, sono tenuti a comunicare, entro diecigiorni dalla visita, l'esito dell'accertamento agli interessati,e a trasmettere contemporaneamente gli elenchi dei soggetti sottopostia visita all'ANMIC. Tale disposizione - secondo quanto affermatodal Consiglio di Stato con il parere I Sez., n.3904/94, del 8gennaio 1997- deve ritenersi tuttora vigente non rilevando a taleriguardo il fatto che l'ANMIC abbia perso la personalitàdi diritto pubblico in base al d.P.R. 23 dicembre 1978.
A tale riguardo, la legge 675/1996, al terzo commadell'art. 22, dispone che il trattamento dei dati sensibili daparte di soggetti pubblici - fra i quali rientrano le Commissionisanitarie in discorso - è consentito se autorizzato daespressa disposizione di legge, nella quale siano specificatii dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili ele rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.Poiché il combinato disposto delle leggi 23 aprile 1965,n.458; 30 marzo 1971, n.118; e del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.915,soddisfa i requisiti di specificità appena indicati, siritiene che permanga in capo ai segretari delle suddette Commissionisanitarie provinciali l'obbligo di trasmettere all'ANMIC gli elenchidei soggetti sottoposti a visita. Conformemente a quanto affermatodal Servizio Assistenza Economica alle Categorie protette dellaDirezione generale dei servizi civili del Ministero dell'Internonel parere del 10 settembre 1997, si ritiene inoltre che, al finedi consentire all'ANMIC di svolgere le proprie funzioni istituzionali,secondo quella che appare essere la volontà del legislatore,le Commissioni sanitarie provinciali debbano fornire, oltre ainominativi dei soggetti sottoposti a visita, anche il loro indirizzo.
Si deve infine rilevare che l'art. 8, comma 4, dellaL.118/1971 contempla esclusivamente la trasmissione degli elenchidei soggetti sottoposti a visita all'ANMIC da parte delle Commissionisanitarie provinciali, e non gli ulteriori trattamenti realizzatidalla stessa Associazione, cui invece fanno riferimento le richiestedi chiarimento inviate a questo Ufficio. Pertanto la stessa ANMIC,al fine di compiere i suddetti trattamenti ulteriori, deve informaregli interessati a norma dell'art. 10, comma 3 della L.675/1996,tenendo conto del fatto che il comma 7-bis aggiunto all'art. 41della L.675/1996 dall'art. 4 del decreto legislativo 9 maggio 1997,n.123, dispone che in sede di prima applicazione della legge,le informative in discorso possano essere date entro il 30 novembre1997. La stessa ANMIC dovrà inoltre ricevere per i trattamentiin discorso il consenso scritto degli interessati a norma dell'art.22, comma 1 della L.675/1996.
p. IL GARANTE
Ing. Claudio Manganelli